Il Mangani insiste, nell’articolo pubblicato il 12.6.2023 su NT+ “Dal 1° luglio sotto al milione niente gare: affidamenti diretti e procedure negoziate unica via percorribile” con una lettura non corretta dell’articolo 50 del codice dei contratti. Lo abbiamo rilevato e lo ribadiamo: nel sottosoglia l’articolo 50 consente di utilizzare l’affidamento diretto, ma non obbliga di certo ad utilizzare questa modalità.
Il Mangani parte da un assunto visibilmente viziato: ritenere che il principio del risultato coincida con quello della tempestività e che, a sua volta, questo implichi necessariamente celerità, riduzione dei termini, urgenza, rilevando, ancora, che questo sia garanzia di semplificazione.
Le cose non stanno affatto così. La PA resta discrezionalmente nel potere di considerare che l’affidamento diretto non garantisca il “risultato” dell’efficiente acquisizione del lavoro, della fornitura o del servizio, sulla base di indagini di mercato o della stessa istruttoria alla base di un primo esperimento dell’affidamento diretto, da cui emergano prezzi non convenienti, fortissima presenza di concorrenza nel mercato, elementi che rendano opportuna la massima concorrenza, nel rispetto dei tempi previsti dalla programmazione.
“Tempestivo” è quel che rispetta termini programmati, non ciò che si realizza di corsa. Alla tempestività intesa come necessità di agire molto velocemente rispondono le norme, da sempre esistite, sull’affidamento in via d’urgenza, che consentono normalmente l’affidamento diretto.
E’ del tutto contrario ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ritenere che il Legislatore possa imporre nel sottosoglia un sistema di affidamento che per sua natura comprima pubblicità, concorrenzialità, buon andamento. Quest’ultimo non è solo “correre”, ma gestire in modo da assicurare il miglio risultato entro tempi ragionevoli e costi convenienti e soprattutto rendicontabili ed esplicitabili. Ed è piuttosto evidente che l’affidamento diretto non sempre consente di abbinare questi benefici, sicchè le amministrazioni non possono che conservare il potere di scegliere procedure più concorrenziali, laddove l’affidamento diretto non dia garanzie.
Del resto, a meno di intendere l’articolo 50 del codice dei contratti come una norma comportamentale etica, non si vede quale illegittimità possa essere rilevata in via giurisdizionale, tale da comportare l’annullamento di una gara tenuta mediante procedura ordinaria: quale interesse generale tutelerebbe, infatti, il Tar, in simile circostanza? Quello dell’interesse egoistico di una specifica azienda di essere affidataria diretta? Oppure, quello di una non precisabile, in termini temporali, “tempestività”, posto che l’allegato I.3 al codice nemmeno descrive termini dell’affidamento diretto e che, con l’inversione procedimentale, e l’abbreviazione dei termini di pubblicazione, una procedura aperta si può tenere in circa 40 giorni?
