L’assenza di programmazione causa il frazionamento degli importi ed il proliferare degli affidamenti diretti

L’articolo 37 del d.lgs 36/2023 impone la programmazione degli appalti esclusivamente per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria. Questa limitazione ha ingenerato la convinzione, totalmente erronea e da rigettare, che allora nel sottosoglia le commesse non siano da programmare. Non è assolutamente così. Le stazioni appaltanti non sono obbligate ad effettuare la programmazione…

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L’articolo 37 del d.lgs 36/2023 impone la programmazione degli appalti esclusivamente per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Questa limitazione ha ingenerato la convinzione, totalmente erronea e da rigettare, che allora nel sottosoglia le commesse non siano da programmare.

Non è assolutamente così. Le stazioni appaltanti non sono obbligate ad effettuare la programmazione ai sensi dell’articolo 37, ma in ogni caso devono prevedere negli atti di programmazione finanziaria e degli obiettivi, dal Dup al Piao o Peg/Pdo quali acquisizioni dovranno essere attivate e per quali importi. Non può certo svegliarsi il Rup ed un bel giorno, senza alcuna previsione precedente, decidere di affidare direttamente appalti.

Come nel caso esaminato dall’Anac, mediante Atto del Presidente del 28 maggio 2025, fasc. n. 5209, l’assenza di programmazione e, quindi, anche di un sistema dei controlli delle commesse, ha fatto sì che la stazione appaltante continuasse ad affidare direttamente per brevi periodi servizi in tutto identici, di importo singolarmente inferiore alla soglia comunitaria, ma dando vita ad una continua riassegnazione, sicchè sommando gli affidamenti si sarebbe agevolmente giunti oltre la soglia comunitaria.

L’articolo 14, comma 12, del d.lgs 36/2023 risulta una tra le norme più violate. Esso, scritto esattamente per gli appalti ricorrenti, dispone: “Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto:

a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi”. 

Proprio allo scopo di scongiurare il frazionamento artificioso e di indurre le amministrazioni a programmare anche nel sottosoglia, si impone di calcolare gli affidamenti ricorrenti, cioè la ripetizione dei medesimi oggetti di contratto, in modo da cumulare gli importi complessivi o dei 12 mesi precedenti, o dei 12 mesi successivi, se l’importo è connesso ad una durata superiore ai 12 mesi.

Insomma, le amministrazioni debbono, ma spessissimo se ne guardano bene, appunto fare il programma delle commesse e sommare quelle “revolving”. Il servizio di pulizia, ad esempio, non può che essere continuativo. Se nel corso dei 12 mesi si effettuano due affidamenti diretti da 75.000 euro, si vìolano le disposizioni del codice, perchè l’appalto, cumulato secondo le regole citate sopra, sarebbe di 150.000 euro complessivi.

L’assenza di programmazione e la violazione/inattuazione dell’articolo 14, comma 12, del codice sono la causa prima della proliferazione alluvionale degli affidamenti diretti, ovviamente ulteriormente favorita dall’assenza totale di efficaci controlli preventivi di legittimità.

Si tratta di vizi e problemi incancreniti e arcinoti. Non bastano sporadiche e singole pronunce dell’Anac o dei giudici: occorre rimettere mano in maniera molto diversa alle regole e soprattutto ripristinare controlli esterni preventivi di legittimità. Altrimenti, la china non cambierà mai direzione.

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