Tradizionalmente, gli istituti rientranti nella c.d. “autotutela amministrativa” (revoca e annullamento d’ufficio) presuppongono una scelta discrezionale da parte della P.a. In altri termini, l’autorità pubblica può decidere, d’ufficio o dietro istanza del privato, di tornare sui propri passi, intervenendo su quanto precedentemente posto in essere. Proprio per questa ragione, suscita particolare attenzione la novità apportata allo Statuto dei diritti dei contribuenti dal d.lgs. n. 219/2023. Quest’ultimo, infatti, introduce l’art. 10 – quater (rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”) prevedendo che l’amministrazione-impositrice proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza della manifesta illegittimità dell’atto (o dell’imposizione), nei casi ivi indicati (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, eccetera). Inoltre, tale obbligo, non necessita alcuna istanza di parte ed è cogente anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi. Relativamente a questi ultimi due profili, comunque, in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché di decorso di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione, è previsto che l’obbligatorietà venga meno. Va, infine, evidenziata la riduzione della responsabilità amministrativa, con riguardo alle valutazioni di fatto compiute dagli enti impositori con riferimento all’esercizio dell’autotutela, ai soli casi di dolo e non anche a quelli di colpa grave.
