Con il parere n. 3573/2025, il MIT chiarisce che le attività di compensazione territoriale e sociale e le mitigazioni, anche se previste da accordi ex art. 24, comma 4, del DL 1/2012, devono essere considerate contratti pubblici e affidate secondo le regole del Codice dei Contratti. L’ente aggiudicatore, in quanto stazione appaltante, è tenuto a seguire le procedure codificate, mediante gara o attraverso strumenti come convenzioni Consip o centrali di committenza qualificate. Resta fermo l’obbligo di rispetto del principio “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza pubblica.
