Il d.l. n. 61/2023 sui comuni alluvionati e la legge di conversione del d.l. n. 44/2023 sul rafforzamento amministrativo delle pubbliche amministrazioni possono determinare delle conseguenze pesantemente negative sui concorsi pubblici, nonché sul ricorso allo scorrimento delle graduatorie.
Si deve ricordare, sempre sullo stesso tema, che il Governo ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto di modifica del DPR n. 487/1994 sui concorsi nelle amministrazioni dello Stato e che si attende la sua emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le amministrazioni locali e regionali saranno di seguito impegnate a modificare i propri regolamenti adeguandoli ai nuovi principi dettati dal legislatore nazionale.
Si deve aggiungere che, anche se si attende l’adozione delle misure tecniche attuative, dallo scorso 1 giugno anche i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nonché tutti gli enti non statali sono tenuti a pubblicare sul portale INPA i propri bandi di concorso, stante che il vincolo della pubblicazione su tale sito dei bandi di mobilità volontaria era già operativo dalla scorsa estate. Non è più invece obbligatoria la pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.
GLI EFFETTI DEL DL 44/2023
L’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 44/2023 determinerà pesanti conseguenze negative sulle assunzioni di personale, in particolare per le limitazioni introdotte allo scorrimento delle graduatorie.
Le censure devono essere mosse in primo luogo alla previsione dettata dall’articolo 1 bis, che esclude la possibilità, per le PA, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso.
Secondo tale disposizione, dicono le associazioni delle autonomie locali e delle regioni, “lo scorrimento delle graduatorie, in relazione agli idonei non vincitori, sarebbe possibile solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione dei vincitori”. Questa disposizione produce “conseguenze negative .. considerati i tempi necessari per l’espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse con ulteriori costi a carico delle amministrazioni”. Ed ancora, questa “disposizione fa di fatto venire meno la possibilità di utilizzo di graduatorie di altri enti prevista dall’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003”.
Altra censura al testo è la seguente: “la norma, introducendo un limite massimo dei candidati idonei, rende estremamente complicata l’organizzazione – per i singoli Enti – delle relative procedure concorsuali con un aggravio amministrativo a discapito dell’obiettivo di semplificazione auspicato dal legislatore nella selezione e nel reclutamento del personale della pubblica amministrazione”.
GLI EFFETTI DEL DL 61/2023
Il dl n. 61/2023, “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, detta delle disposizioni sui concorsi nelle PA, sia per quelle che hanno sede nelle zone alluvionate sia per tutte le altre, con riferimento alla partecipazione di candidati che vivono in queste aree: da queste disposizioni possono derivare conseguenze di rallentamento dei concorsi in essere e di quelli che saranno banditi nelle prossime settimane.
Il comma 1 dell’articolo 4 così recita testualmente: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori (nda colpiti dall’alluvione) sono sospesi tutti i termini .. ivi inclusi .. quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023”.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell’allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l’istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Di conseguenza, sulla base di queste disposizioni:
- I termini di presentazione delle domande ai concorsi banditi da tutte le PA, anche quelle che non hanno sede nelle zone alluvionate, sono sospesi dallo 1 maggio al 31 agosto, con conseguente prolungamento di quelli fissati dai bandi, per i candidati residenti o domiciliati nelle zone alluvionate. Questa scelta rischia di bloccare lo svolgimento di molti concorsi, spostando al mese di settembre i termini entro cui i candidati residenti nelle zone alluvionate possono presentare la domanda;
- Tutte le PA, quindi anche quelle che non hanno sede nelle zone alluvionate, possono prevedere la fissazione di sessioni di recupero per i candidati residenti o domiciliati nelle aree alluvionate che sono convocati per la partecipazione a concorsi pubblici nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto e che non possono partecipare per sostenere tali prove in quanto impossibilitati oggettivamente. Occorre una specifica istanza da parte del soggetto interessato che doveva essere presentata entro il giorno 11 giugno, cioè entro i 10 giorni successivi alla entrata in vigore del decreto.
