Incredibile che ancora dopo decenni la giurisprudenza trovi il tempo di impelagarsi in questioni interpretative fondate sul nulla o su letture semplicemente capziose delle norme.
Eppure, la sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 19 agosto 2025, n. 14 ha dovuto ancora una volta affrontare e risolvere il problema dell’individuazione del termine a decorrere dal quale le deliberazioni degli enti locali acquistano l’esecutività.
E’ ancora presente, infatti, tra interpreti e giudici un indirizzo interpretativo che non può non definirsi di stampo burocratico, alla luce del quale si giunge all’assurdo di ritenere che per l’esecutività di una delibera occorrano addirittura 25 giorni (10 per la durata della pubblicazione, più altri 15, successivi alla conclusione della pubblicazione, per l’acquisizione dell’esecutività), decorrenza mai vista e semplicemente infondata, alla quale alcune pronunce giungono sommando i termini delle seguenti disposizioni:
- articolo 124 del d.lgs 267/2000 “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”;
- articolo 134, comma 3, del d.lgs 267/2000: “Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione”.
Non c’è nessun genere di supporto tecnico, logico e giuridico per poter affermare che i 10 giorni necessari per l’esecutività decorrano dalla fine della pubblicazione, aggiungendosi ai 15 giorni di durata complessiva di essa.
Il combinato disposto delle due norme è evidente:
- la durata della pubblicazione finalizzata alla costituzione della presunzione di conoscibilità da parte dei terzi è complessivamente di 15 giorni;
- le amministrazioni locali, però, possono attuare le previsioni delle deliberazioni 5 giorni prima che si concluda il periodo di pubblicazione, cioè il decimo giorno successivo all’INIZIO della pubblicazione e non certamente alla FINE.
La frase “dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione”, in assenza di una precisazione – che comunque si rivelerebbe del tutto inutile – secondo la quale si intenda che i dieci giorni vadano computati a partire dal quindicesimo giorno, non può che essere intesa nel senso che siano da conteggiare a partire dalla pubblicazione, cioè dal primo giorno in cui siano inserite nell’albo pretorio.
Pare veramente assurda la pretesa di molti interpreti ed anche giudici che il legislatore scenda nei dettagli minimi della descrizione operativa delle norme.
Basterebbe limitarsi a minimi espedienti anche di sola logica, come il rasoio di Occam e chiedersi per quale misteriosa ragione sarebbe da pretendere che un ente debba attendere quasi un mese, 25 giorni, per dare corso alle proprie deliberazioni, invece di soli dieci giorni.
La “burocrazia”, intesa come insieme di letture cavillose delle norme e conseguenti appesantimenti di termini ed adempimenti, come si nota, non è solo creazione delle strutture burocratiche, ma molto spesso anche di una giurisprudenza che si segnala per un eccessivo distacco dalla concretezza
