Nel contenzioso relativo alle sanzioni disciplinari, anche i messaggi di posta elettronica possono essere utilizzati come elementi di prova.
Le e-mail costituiscono infatti documenti informatici che rappresentano fatti o dati giuridicamente rilevanti e, in quanto tali, possono essere prodotti in giudizio per dimostrare il contenuto delle comunicazioni tra le parti. Quando il documento non viene contestato dalla parte contro cui è prodotto, esso può fare piena prova dei fatti rappresentati, analogamente a quanto avviene per le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche disciplinate dall’articolo 2712 del codice civile.
Diverso è il caso in cui la parte interessata disconosca la conformità dell’e-mail ai fatti rappresentati. In questa situazione il documento perde la sua efficacia di prova piena, ma non può essere semplicemente ignorato dal giudice. La posta elettronica deve infatti essere comunque valutata nel quadro complessivo delle prove disponibili e può assumere valore di presunzione semplice, da apprezzare insieme agli altri elementi del processo e tenendo conto delle caratteristiche tecniche del documento digitale, come sicurezza, integrità e immodificabilità.
È quanto ricordato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 24 febbraio 2026 n. 4115.
