Le amministrazioni locali sono chiamate ad effettuare numerose ed importanti scelte per l’attuazione delle disposizioni dettate dal d.l. n. 25/2025 in materia di personale. Basta ricordare le assunzioni di informatici; la stabilizzazione del personale precario; i compiti delle commissioni di concorso; gli atti necessari per la utilizzazione delle graduatorie ed i relativi termini; la possibilità di collocare in quiescenza personale in possesso dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica.
LE ASSUNZIONI DEGLI INFORMATICI
Le amministrazioni devono decidere se utilizzare la possibilità, prevista dall’articolo 1, di destinare fino al 10% delle capacità assunzionali a soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS Academy o dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2008 se «strettamente conferenti ai profili tecnici banditi». E’ una scelta facoltativa, che si aggiunge alla possibilità di cui all’articolo 3 ter del d.l. n. 44/2023, di destinare fino al 20% delle capacità assunzionali ai contratti di formazione e lavoro e/o di apprendistato.
Nel PIAO occorre introdurre una nuova sezione dedicata alla determinazione del fabbisogno di personale necessario per la “realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica”. La disposizione è contenuta nel comma 5 dell’articolo 12 del decreto legge e modifica l’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 80/2021. Da sottolineare che questa previsione, sulla base del dettato legislativo, non deve essere inserita nel programma del fabbisogno del personale, ma in una nuova e specifica sezione.
LA STABILIZZAZIONE
I comuni interessati possono, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 2, dare corso alla stabilizzazione di assistenti sociali nell’anno 2025 utilizzando l’articolo 20, comma 1, del d.lgs n. 75/2017. Tale disposizione, al pari di quella di cui al comma 2 dello stesso articolo, non è più utilizzabile per il restante personale a partire dallo scorso 1 gennaio. Essa consente la stabilizzazione in via diretta.
Ricordiamo che le altre norme di carattere generale sulle stabilizzazioni attualmente in vigore sono le seguenti:
- Articolo 35, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, che consente in via permanente di destinare una quota delle capacità assunzionali dell’ente a questa finalità;
- D.l. n. 13/2023 per il personale assunto a tempo determinato per l’attuazione delle politiche di coesione con le risorse assegnate dal Dipartimento;
- D.l. n. 44/2023 per il personale assunto dalle regioni e dagli enti locali che matura 3 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2026;
- D.l. n. 75/2023 che riguarda i dipendenti ed i dirigenti assunti a tempo determinato con procedure comparative ad evidenza pubblica e che il d.l. n. 25/2025 limita, come ambito di applicazione, solamente a coloro che erano già in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione.
LE COMMISSIONI DI CONCORSO
Alle commissioni dei concorsi pubblici sono assegnati compiti aggiuntivi. Occorre che esse formino e pubblichino sul portale Inpa e sul sito dell’ente, ancorchè in modo accessibile solo agli interessati, la graduatoria di merito (basata cioè sulla somma dei punteggi conseguiti agli esami scritti, orali ed eventualmente a quelli pratici), la graduatoria che risulta con l’assegnazione del punteggio ai titoli (ovviamente questo vincolo si applica ai soli concorsi per titoli ed esami) e la graduatoria che risulta con l’applicazione delle precedenze e delle preferenze.
Sulla base di tale ultima graduatoria le commissioni sono chiamate ad individuare gli idonei, applicando ove necessario il tetto del 20% dei posti messi a concorso per gli idonei, disposizione che lo stesso decreto sospende per tutte le PA per gli anni 2024 e 2025.
E’ necessario che le amministrazioni modifichino di conseguenza i propri regolamenti sui concorsi, ma la disposizione si applica anche in assenza della modifica di tale regolamento.
GLI ATTI NECESSARI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE ED I TERMNI
Occorre dare corso all’applicazione delle nuove regole dettate per la individuazione dei termini entro i quali possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie.
Ricordiamo che la disposizione stabilisce che non si debba tenere conto della data di stipula del contratto di assunzione, ma che occorre fare riferimento, rispettivamente, alla data di individuazione del candidato da parte dell’ente o alla data di cessione “ad amministrazioni terze di candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente”.
La disposizione è molto importante: obbliga gli enti che consentono di utilizzare le proprie graduatorie a provvedere alla individuazione nominativa del candidato che può essere assunto da un’altra PA.
Si deve considerare necessaria una modifica del regolamento sui concorsi, ma la disposizione si applica in ogni caso.
LA RISOLUZIONE PER COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA
L’articolo 12, commi 11 e 12, del d.l. cd reclutamento detta norme transitorie per la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni. Essa consente per gli anni 2025 e 2026, utilizzando la sintesi effettuata dal servizio studi della Camera e del Senato “di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al 15% (con arrotondamento all’unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell’ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima”. Viene annotato che “l’atto di risoluzione, con il relativo preavviso, deve intervenire entro l’anno 2026, mentre l’effetto di risoluzione potrebbe avere luogo anche nei primi mesi dell’anno successivo, in quanto l’effetto risolutivo non può essere anteriore alla prima decorrenza utile per il summenzionato trattamento pensionistico anticipato”. Siamo in presenza di una scelta che le amministrazioni possono effettuare, che riguarda tutti gli enti (visto che si procede all’arrotondamento per eccesso). Tale scelta si pone, per molti aspetti, in controtendenza rispetto alle scelte contenute nella legge n. 207/2025 che consentono e/o impongono alle PA di dare corso al collocamento in quiescenza del personale solamente una volta che lo stesso abbia raggiunto i 67 anni di età. Gli enti interessati devono darsi delle specifiche regole procedurali, in particolare per la individuazione delle esigenze organizzative che sono necessarie per l’applicazione della disposizione e, a mio avviso, devono dare corso all’inserimento di questa possibilità nella programmazione del fabbisogno, nella parte in cui indicano le cessazioni che si realizzeranno nel corso dell’arco triennale di sua validità.
