Legittima la prevalenza del punteggio relativo alla componente tecnica

Deve ritenersi legittima, perché afferente alla sfera discrezionale della Stazione appaltante, l’attribuzione di una prevalenza della componente qualitativa rispetto a quella economica nel riparto del punteggio. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere 9 settembre 2025, n. 346. Il caso trattato Nel caso trattato, in una gara per l’efficIentamento energetico di un edificio, un operatore economico…

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Deve ritenersi legittima, perché afferente alla sfera discrezionale della Stazione appaltante, l’attribuzione di una prevalenza della componente qualitativa rispetto a quella economica nel riparto del punteggio.

Lo ha chiarito l’ANAC nel parere 9 settembre 2025, n. 346.

Il caso trattato

Nel caso trattato, in una gara per l’efficIentamento energetico di un edificio, un operatore economico contestava la previsione della lex specialis che assegnava peso ponderale (assai ridotto) all’offerta economica rispetto a quella tecnica.

Nella ripartizione del peso ponderale attribuito all’offerta tecnica, questa rilevava per 99 punti su 100 rispetto all’offerta economica che invece aveva un peso di solo 1 su 100. Ad avviso dell’o.e. tale circostanza avrebbe determinato l’attribuzione alla commissione di gara di una assoluta discrezionalità nell’affidamento dell’appalto.

Le indicazioni fornite in una precedente delibera ANAC

In una precedente deliberazione (Delibera n. 219 del 23.4.2024) l’ANAC aveva precisato che è rimessa alla stazione appaltante l’individuazione del tetto massimo per il punteggio economico nell’ambito dell’oepv, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo appalto.

Tale discrezionalità deve comunque essere esercitata nel rispetto dei principi fissati nel comma 4 dell’art. 108 del Codice, secondo il quale gli elementi di valutazione dell’oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere finalizzati a valorizzare la qualità dell’offerta e devono essere tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della stessa. Principio dal quale sembrerebbe derivare l’impossibilità, per la stazione appaltante, di attribuire all’elemento economico (relativo al prezzo offerto) un ruolo preponderante rispetto ai profili tecnici nell’ambito dell’offerta stessa.

Il nuovo Codice, con riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica, nell’ambito dell’oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 95 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che la lex specialis deve valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri che consentano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Le indicazioni della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando che la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105).

Le indicazioni del Codice

Anche le disposizioni presenti nel Codice, secondo l’Autorità, spingono nella direzione di ritenere legittima la scelta effettuata dalla Stazione appaltante nel caso in esame.

Infatti, nell’art. 108, co. 4 è previsto per l’offerta economica solo un eventuale limite massimo, ma non quello minimo e invece nel successivo co. 5 è fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti di impostare la procedura dell’OEPV solo sulla base dei criteri qualitativi.

Conclusioni

In conclusione, secondo l’Autorità, nel caso di specie il criterio quantitativo aveva assunto una valenza sicuramente marginale, ma non nulla.

L’ANAC ha affermato che si deve ritenere che – pur nell’ambito dell’opinabilità della scelta della Stazione appaltante, sottratta, sotto tale profilo, al sindacato giurisdizionale – il criterio, in questa sede contestato, era finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione, allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta, situazione che appariva giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello oggetto di controversia, e coerente, peraltro, alla ratio della previsione normativa di riferimento che sancisce un’evidente preferenza nell’OEPV alla valutazione qualitativa dell’offerta stessa.

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