Deve ritenersi legittima, perché afferente alla sfera discrezionale della Stazione appaltante, l’attribuzione di una prevalenza della componente qualitativa rispetto a quella economica nel riparto del punteggio. Lo ha chiarito l’ANAC nel parere 9 settembre 2025, n. 346. Il caso trattato Nel caso trattato, in una gara per l’efficIentamento energetico di un edificio, un operatore economico…