L’art. 6-bis del D.L. 84/2025 è intervenuto sulla disciplina dell’Imu prevedendo, ai fini del riconoscimento dell’esenzione Imu per le attività sportive svolte da enti non commerciali con modalità non commerciali, l’individuazione da parte dei comuni dei corrispettivi medi previsti per le attività sportive svolte con modalità concorrenziali, che varranno come parametro soglia. Nelle more, per riconoscere la detassazione è sufficiente l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive a valere dall’anno di iscrizione.
Come ben chiarito da Pasquale Mirto su Il Sole24Ore, “si tratta di norma innovativa con effetto retroattivo, di dubbia legittimità costituzionale, perché è destinata a incidere sui numerosi ricorsi in essere, visto che le condizioni per qualificare un’attività come svolta con modalità commerciali sono già previste nel Dm 200/2012. Il Dm, infatti, definisce attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Coni, e queste si ritengono effettuate con modalità non commerciali se svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Che l’intento sia di condizionare il contenzioso pendente risulta evidente dal fatto che la condizione di non superare la metà dei corrispettivi medi è prevista dal Dm 200/2012 anche per le attività culturali, ricreative, ricettive e didattiche, per le quali però non viene introdotto alcun nuovo obbligo a carico dei comuni”.
Si tratta dell’ennesimo intervento a gamba tesa del legislatore statale in un ambito, quello della fiscalità locale, nel quale dovrebbe giocare sul velluto. Invece, non solo si sottrae ancora una volta base imponibile ai comuni, ma li si carica di un nuovo adempimento, in difetto del quale la perdita di gettito sarà maggiore e automatica.
Tu chiamalo, se vuoi, federalismo fiscale.
