Nella definizione dei requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, la stazione appaltante vanterebbe un margine di discrezionalità tale da consentirle di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità rispetto alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara. È quanto osservato dall’Anac (parere di precontenzioso n. 368/2024) dopo essere stata sollecitata da un operatore economico che lamentava la previsione, nel Disciplinare, di un requisito presuntamente anticoncorrenziale.
