Limiti al subappalto?

Attraverso un recente parere precontenzioso (n. 25/2024), l’Autorità nazionale anticorruzione si è interessata ai limiti imponibili dalle stazioni appaltanti rispetto all’utilizzo del contratto di subappalto. Al riguardo, è stato posto in evidenza che, anche per le procedure di gara soggette al d.lgs. 36/2023, la discrezionalità delle stazioni appaltanti in materia dovrebbe essere sostenuta da valutazioni…

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Attraverso un recente parere precontenzioso (n. 25/2024), l’Autorità nazionale anticorruzione si è interessata ai limiti imponibili dalle stazioni appaltanti rispetto all’utilizzo del contratto di subappalto. Al riguardo, è stato posto in evidenza che, anche per le procedure di gara soggette al d.lgs. 36/2023, la discrezionalità delle stazioni appaltanti in materia dovrebbe essere sostenuta da valutazioni concrete e connesse alle lavorazioni oggetto di affidamento. Ciò, si legge nel parere, quand’anche verrebbero in rilievo opere richiedenti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (quali strutture, impianti e opere speciali). In altri termini, né con il d.lgs. n. 50/2016, né con il n. 36/2023, potrebbe ritenersi ammissibile l’imposizione di limiti generali e astratti per ricorrere al contratto in questione. Come si diceva prima, quindi, risulterebbe imprescindibile una valutazione in concreto, caso per caso.

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