L’in house italiano del servizio pubblico di trasporto è contrario al diritto UE?

L’ordinanza n. 9928/2024 del Consiglio di Stato (sez. VI), ha rimesso alla CGUE, con rinvio pregiudiziale, due quesiti. Nello specifico, è stato domandato se: 1) l’art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per Ferrovia…), debba essere interpretato nel senso che la…

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L’ordinanza n. 9928/2024 del Consiglio di Stato (sez. VI), ha rimesso alla CGUE, con rinvio pregiudiziale, due quesiti. Nello specifico, è stato domandato se: 1) l’art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per Ferrovia…), debba essere interpretato nel senso che la disciplina dell’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri nei confronti di una società in house richieda una verifica circa l’esistenza di un trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore interno aggiudicatario, non trovando applicazione in assenza di detto trasferimento; 2) il diritto unionale, con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale”, osti ad una normativa interna, come quella di cui all’art. 192, co. 2, Codice appalti del 2016, la quale, pur non vietando del tutto l’uso dell’in house, lo ammette con limitazioni, consentendo alle amministrazioni di ricorrervi esclusivamente in presenza di una dimostrata situazione di fallimento del mercato e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa.

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