L’amministrazione è tenuta a risarcire il suo dipendente che, infortunatosi sul luogo di lavoro, abbia dato prova della mancata adozione delle cautele previste dalla normativa antinfortunistica. Ciò, nello specifico, è quanto asserito dal T.a.r. Toscana nella decisione n. 19/2024. Nel caso di specie, il lavoratore in servizio era scivolato sulle scale, subendo un trauma cranico e una contusione al ginocchio. I giudici, come accennato poc’anzi, gli hanno riconosciuto la tutela risarcitoria, sottolineando la pacifica applicabilità dell’art. 2087 c.c. nonché del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Al lavoratore infortunato, infatti, sarebbe stato arrecato un danno non patrimoniale (precisamente, biologico e alla salute) e l’amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe dimostrato di «aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del (…) medesimo».
