Nel suo articolo “Lo scavalco condiviso e di eccedenza”, Arturo Bianco ha illustrato da par suo le indicazioni vigenti e le interpretazioni dell’Aran sul tema dello scavalco e sull’ammissibilità della combinazione tra lo scavalco “condiviso” e quello “di eccedenza”.
Non c’è dubbio che un ente possa cumulare scavalco condiviso col cosiddetto (erroneamente) scavalco d’eccedenza. Ma, è chiaro che sommare due istituti diversi, per racimolare alcune ore di lavoro che vadano oltre la “sopravvivenza” è sintomo di disfunzioni e problemi di non poco conto.
Un ente indotto a combinare, miscelare, incastrare, tra loro regole speciali, così da poter disporre dell’apporto lavorativo minimo indispensabile per il funzionamento è certamente oltre la soglia della disorganizzazione, oppure – ed è l’ipotesi più ricorrente – strangolato letteralmente dalle regole di contabilità pubblica e di disciplina delle assunzioni oggi vigenti.
Sebbene da qualche anno ormai, post pandemia, si enunci e annunci ai quattro venti l’intenzione di “rilanciare” la PA e potenziarla, a partire dalle nuove assunzioni, finalizzate anche all’acquisizione di professionalità inedite, ancora il risultato propagandato è ben lontano dal realizzarsi, semplicemente perchè il ritmo delle cessazioni dal servizio è ancora pari a quello delle assunzioni. La PA non riesce ad aumentare le proprie dotazioni organiche.
In più, tra stabilizzazioni, continue deroghe al divieto di incaricare i pensionati, eccessivo rilancio delle progressioni verticali, è il personale anziano che continua non solo a costituire le coorti più popolate del personale, ma anche ad occupare posti più ambiti della carriera.
Gli enti di piccole dimensioni, con bilanci asfittici, presi dai mille adempimenti che la normativa richiede tutti uguali tanto che si tratti del comune di Roma, quanto del mitico Roccacannuccia, non sono attrattivi per il personale nuovo e non hanno risorse economiche ed organizzative.
Debbono, quindi, in qualche modo “arrangiarsi”, anche combinando tra loro “ingredienti” operativi che rendono, poi, la pietanza disgustosa, ma in qualche modo funzionale.
L’estensione stessa dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 a comuni di 25.000 abitanti, generalmente oltre l’allarme organizzativo ed i problemi strutturali degli enti di ben minori dimensioni, rappresenta la cartina di tornasole di un sistema locale incapace di dotarsi della quantità, qualità ed età di personale necessari.
Dunque, la scelta è quella dei “magheggi”, delle forzature, della speranza che qualche autorità, qualche parere, qualche volo di uccello o fondo di caffè dia un fondamento anche solo implicito alla ricerca disperata di qualche metodo di sopravvivenza. Poi, non si può pretendere che un sistema siffatto possa reggere.
