L’offerta di stabilizzazione non esime dal risarcire il danno al precario assunto a tempo indeterminato da un ente diverso. I cortocircuiti evidenziati dalla Cassazione

La stabilizzazione dei dipendenti pubblici conseguente ad una reiterazione abusiva di rapporti di lavoro a termine costituisce una sanatoria e se il dipendente trova un lavoro a tempo indeterminato in altro ente la mera offerta di assunzione a tempo indeterminato non esclude il risarcimento del danno. La sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 3.10.2023, n. 27882…

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La stabilizzazione dei dipendenti pubblici conseguente ad una reiterazione abusiva di rapporti di lavoro a termine costituisce una sanatoria e se il dipendente trova un lavoro a tempo indeterminato in altro ente la mera offerta di assunzione a tempo indeterminato non esclude il risarcimento del danno.

La sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 3.10.2023, n. 27882 evidenzia un aspetto che molti sottovalutano: le stabilizzazioni previste da varie disposizioni di legge in favore dei dipendenti pubblici sono un rimedio ad un abuso e consistono in una vera e propria sanatoria.

Lo spiega indirettamente la sentenza in commento, laddove afferma che “La stabilizzazione del rapporto di lavoro, per essere sanante del pregiudizio subito dal lavoratore, deve essere la causa diretta del superamento della situazione di prolungata, e illegittima, precarietà in cui il lavoratore viene a trovarsi a causa dell’abuso dei contratti a termine”. Come si nota, gli ermellini vedono un collegamento diretto tra stabilizzazione e fine specifico di essa, cioè il superamento del precariato.

In effetti, il fine del superamento del precariato è espressamente enunciato dall’articolo 20, comma 1, del d.lgs 75/2017, norma operante nel periodo di tempo nel quale si è verificata la vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione.

Si tratta di un’ordinaria storia di reiterazione di contratti a termine da parte di un comune nei riguardi di un’insegnante di scuola d’infanzia, che per uscire dalla situazione di precarietà cronica indotta dall’ente locale si è candidata ad un concorso del Miur, poi vinto, ma ha chiesto in ogni caso al comune il risarcimento da “danno comunitario” ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010. La corte d’appello aveva negato tale risarcimento, poichè l’insegnante aveva già rimediato ottenendo il bene della vita del lavoro a tempo indeterminato prima, così accedendo ad una tutela ben maggiore del risarcimento.

La Cassazione corregge il tiro: infatti l’opportunità della stabilizzazione è stata offerta dal comune dopo che l’insegnante aveva già contratto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato col Miur. Tale assunzione non può avere “efficacia sanante” perchè manca il requisito soggettivo consistente nella necessità che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dal medesimo ente che ha precarizzato il rapporto con la reiterazione abusiva di contratti a termine; e manca anche il requisito oggettivo della “stretta correlazione fra assunzione e abuso”.

La sentenza getta una luce tutta diversa sulle stabilizzazioni. Esse sono trattate dal legislatore come una facoltà rimessa alla discrezionalità degli enti, volta non tanto e non solo a rimediare alla precarizzazione, quanto all’opportunità di “valorizzare le competenze”.

A ben vedere, tuttavia, la stabilizzazione ha come presupposto un rapporto di lavoro superiore a 36 mesi negli ultimi 8 anni. Laddove tale rapporto precario sia conseguenza di una reiterazione abusiva di contratti a termine, conseguente a continui rinnovi, la stabilizzazione, nell’ottica della Cassazione, dovrebbe essere non facoltativa ma strada obbligata per scongiurare il risarcimento del danno.

Si nota, allora, un chiarissimo cortocircuito giuridico. Per un verso, le stabilizzazioni hanno effetto “sanante”, il che conferma che, allora, a monte, sono stati attivati contratti a termine di natura abusiva. L’effetto sanante, però, riguarda il rapporto tra datore pubblico e lavoratore, non l’illegittimità dei contratti a termine. Bisognerebbe capire, allora, quale rapporto vi sia tra la disciplina delle stabilizzazioni e quella della legge 183/2010, da un lato, e quella dell’articolo 36, comma 5-quater, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Le violazioni alle quali si riferisce detto comma 5 comprendono proprio anche la reiterazione abusiva dei contratti a termine, che non permette di rispettare il fine della prevenzione dal precariato, enunciato dal comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs 165/2001.

La stabilizzazione, allora, poichè ha effetto sanante consente all’ente di assumere a tempo indeterminato i lavoratori precari, nonostante la nullità dei rapporti reiterati. Ma, allora, se l’assunzione da stabilizzazione ha effetto sanante tale da evitare la condanna dell’ente al risarcimento del danno di cui alla legge 183/2010, non ha comunque l’effetto di escludere dalla responsabilità erariale e dalle specifiche responsabilità disposte dagli ultimi due periodi dell’articolo 36, comma 5-quater: “I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.

Se la stabilizzazione, insomma, è conseguenza di una reiterazione abusiva di contratti, l’ente non potrebbe esimersi dall’attivarsi per le conseguenti azioni di responsabilità a carico di chi l’abbia cagionata. Inoltre, la stabilizzazione così intesa, sembra più un obbligo che una facoltà, specie se l’ente intende evitare il risarcimento, a sua volta, comunque, causa di danno erariale.

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