Il 31.12.2023 è entrato in vigore il d.l. n. 215 (c.d. “milleproroghe’’) e, relativamente agli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, si è stabilito che, fino al 30.06.2024, troveranno ancora applicazione alcune disposizioni contenute nella normativa emergenziale (d.l. n. 76/2020 e dal d.l. n. 32/2019). Ciò, in particolare, è quanto stabilito all’art. 8, co. 5, del provvedimento adottato dall’Esecutivo. Sorvolando, in questa sede, dall’indicazione delle previsioni emergenziali ormai acquisite nel nuovo impianto codicistico (d.lgs. 36/2023), sembra opportuno focalizzarsi su due tra quelle effettivamente prorogate: a) art. 2, co. 2, ultimo periodo del d.l. n. 76/2020, che prevede l’utilizzo, senza obbligo specifico di motivazione, dei termini ridotti per urgenza previsti per le procedure aperte, ristrette e negoziate; b) art. 8, d.l. n. 76/2020, secondo il quale «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».
