I requisiti di partecipazione di ordine speciale rientrerebbero nel novero delle c.d. “clausole escludenti”, in relazione alle quali vigerebbe l’onere di immediata impugnazione del bando di gara. L’operatore economico, quindi, come evidenziato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 361/2024, non potrebbe attendere il successivo e vincolato provvedimento di esclusione dalla gara per contestare la ragionevolezza e proporzionalità dei suddetti requisiti.
