Nessun aumento del prezzo puo’ essere concesso durante la gara

Nessun aumento del prezzo può essere concesso dalla stazione appaltante durante la gara d’appalto. Continuano le pronunce giurisprudenziale sul problema della variazione del prezzo prima della stipula del contratto. In questo caso si tratta della sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 271 del 2 novembre 2022. La sentenza è particolarmente…

Data

Categoria

Nessun aumento del prezzo può essere concesso dalla stazione appaltante durante la gara d’appalto. Continuano le pronunce giurisprudenziale sul problema della variazione del prezzo prima della stipula del contratto.

In questo caso si tratta della sentenza del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 271 del 2 novembre 2022.

La sentenza è particolarmente interesse, dato che i giudici descrivono anche le soluzioni alternative opzionabili dall’operatore economico nel caso in cui la revisione del prezzo non sia ammessa.

La ratio che sottostà alla revisione del prezzo

I giudici hanno evidenziato che la revisione prezzi deve consistere in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che si giunga ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura.

Nessun azzeramento del rischio d’impresa

Nella disciplina di diritto positivo dell’istituto non è affatto stabilito che la revisione prezzi abbia come obiettivo l’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi.

Al contrario, è necessario che ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori prevedibili – anche dal punto di vista del loro valore – nell’ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo invece a tal fine farsi riferimento ad eventi, appunto eccezionali ed imprevedibili, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali. Ciò anche al fine di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

L’onere della prova e le scelte alternative dell’operatore economico

L’impresa sopporta l’onere di fornire la prova rigorosa della ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili tali da stravolgere l’alea contrattuale dell’impresa stessa.

Detta prova, però, può comunque essere confutata dalla stazione appaltante, la quale è ammessa a dimostrare che i prezzi di mercato erano già alterati al momento della presentazione dell’offerta.

Se l’evento imprevedibile ed eccezionale causa un aumento straordinario dei prezzi:

a) avviene durante la gara, l’operatore economico può legittimamente ritirarsi; se, invece, decide di firmare il contratto, significa che accetta il rischio imprenditoriale;

b) si manifesta dopo la stipula del contratto, l’operatore economico può rivolgersi al giudice civile per chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ovvero chiedere all’Amministrazione l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, purché la revisione sia prevista nei documenti di gara.

Non invocabile l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice

I giudici puntualizzano anche che, ai fini dell’ottenimento della revisione dei prezzi non è invocabile l’applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 2016. La citata norma disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare “l’oggetto del contratto” attraverso “varianti in corso d’opera” le quali si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e conseguentemente non include l’adeguamento del prezzo dell’appalto come conseguenza dell’incremento del costo delle forniture.

Si tratta indubbiamente di richiesta che non costituisce varianti in corso d’opera volte a modificare il progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, concernendo principalmente l’adeguamento del prezzo d’appalto e di alcune condizioni contrattuali, sempre legate all’asserito squilibrio contrattuale causato dall’aumento dei costi dei noli marittimi, che non vanno però a modificare la tipologia o la struttura del contratto.

Il decreto sostegni ter

Neppure risultava accoglibile la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 106, primo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e delle recenti previsioni adottate per fronteggiare i recenti aumenti eccezionali dei prezzi (art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25), poiché detta disposizione ammette certamente l’inserimento della clausola di revisione del prezzo ma, per gli appalti di forniture e servizi (come nel caso che ricorre), tale adempimento risulta obbligatorio dall’entrata in vigore del citato art. 29 e facoltativo negli appalti antecedenti.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…