News e approfondimenti dai media: 27-30 settembre 2022

Mobilità, nomina del Rup, principio di rotazione, diritti di rogito, rinnovo dei contratti, concorsi dei dirigenti, stazioni appaltanti, procedure telematiche, sanatoria Ccnl Testata eius TITOLO: Pubblico impiego: sulle procedure di mobilità esterna decide il giudice ordinario In tema di pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure di mobilità esterna…

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Mobilità, nomina del Rup, principio di rotazione, diritti di rogito, rinnovo dei contratti, concorsi dei dirigenti, stazioni appaltanti, procedure telematiche, sanatoria Ccnl
Testata eiusTITOLO: Pubblico impiego: sulle procedure di mobilità esterna decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure di mobilità esterna (trasferimento del dipendente fra enti del medesimo comparto o di comparti diversi), configurandosi nella specie un’ipotesi di cessione del contratto di lavoro, la quale si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto. ► V. anche, in questa Rivista: TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 541/2019; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentt. nn. 245/2022 e 119/2020; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 998/2022; TAR Umbria, sent. n. 435/2020.

TAR Piemonte, sezione I, 12 settembre 2022, n. 732

Niente da fare. Non si capisce che per la PA nel suo complesso non si ha un nuovo ingresso nei ruoli, ma che per l’ente che acquisisce il lavoratore è, e non può essere altro che, un’assunzione.

Testata lavoripubblici.itTITOLO: Appalti e principio di rotazione: l’affidamento di un nuovo incarico allo stesso operatore è legittimo? Nuova sentenza del Consiglio di Stato: nessun obbligo di rotazione se gli appalti hanno contenuti diversi e richiedono requisiti differenti di Redazione tecnica – 27/09/2022

Oggettivamente, non se ne può più. L’unica speranza è che il nuovo codice dei contratti elimini per sempre questo principio, oppure lo regoli, finalmente, in modo chiaro, per evitare questo stillicidio di sentenze e contenziosi.

Testata (La Gazzetta degli Enti Locali 27/9/2022)TITOLO: L’auto nomina del RUP in commissione di gara e la questione della motivazione S. Usai 

Il “principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato concretamente ad applicarlo costituisce una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e, dunque, a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale” è pura invenzione della giurisprudenza. Frutto di una visione astratta, deterministica, lontanissima da ogni idea di organizzazione ed efficienza.

Se le regole sono impostate in modo corretto, come può la partecipazione alla commissione di chi le ha scritte influenzare negativamente la decisione imparziale?

Un’ipocrisia, che comporta – come troppo spesso accade – a fronte dell’esercizio di dotta sapienza giuridica, un clamoroso e costosissimo contenzioso. Ove l’utilità pubblica sta a zero.

Testata NT+ 27.9.2022TITOLO: Nuovo codice, rotazione soft e contratto in 30 giorni (anziché 60) per gli appalti sottosoglia di Mauro Salerno

La scelta di tenere a regime il caos della presunta semplificazione dei decreti del 2020-2021 lascia temere molto sulla qualità della riforma del codice degli appalti.

Desta in ogni caso sgomento la circostanza che si insista nel concentrare l’attenzione sulla fase più breve di tutte, nel lungo processo che porta alla realizzazione delle opere: la gara, che richiede di impiegare circa il 12% del tempo totale.

Ottima notizia, però, l’intenzione di mollare la presa sul deleterio principio di rotazione, dando più spazio alla motivata scelta della PA di chiamare di nuovo in causa l’uscente. Utile anche il chiarimento che il Rup può presiedere le commissioni. Se proprio si giungesse, finalmente, ad eradicare l’assurdo principio della “terzietà” dei componenti della commissione, si farebbe un passo in avanti dalla forma e dal trionfo della burocrazia dei legulei, alla sostanza.

Testata neopaTITOLO: Esclusione ampia dei diritti di rogito dei Segretari dal novero delle spese di personale Pubblicato il 27/09/2022 da Luca Di Donna

Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna 27.9.2022, n. 122, nell’affermare che vanno escluse dalla spesa di personale tutte le spese connesse ai diritti di rogito, risponde a criteri di logica e buon senso.

Ricordiamo che l’esclusione dei diritti di rogito dal tetto delle spese fissato (anacronisticamente) dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 è stato accertato in via pretoria dalla deliberazione 16/2009 della Sezione Autonomie della magistratura contabile: “Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle “spese di personale” non debbono essere computati: – i cc.dd. “incentivi per la progettazione interna”, di cui all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice dei contratti”); – i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali; – gli incentivi per il recupero dell’ICI”.

La Sezione Autonomie, ricorda il parere della Sezione Emilia Romagna, poggiò la sua conclusione su una considerazione molto semplice: i diritti di rogito sono compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai segretari, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Potremmo aggiungere che, nel caso di specie, l’erogazione dei diritti di rogito è interamente correlata alla connessa entrata e si tratta di una semplice compartecipazione parziale della spesa.

La Sezione Emilia Romagna in relazione al tema della possibile ricomprensione o esclusione di oneri riflessi e Irap connessi ai diritti di rogito, ritiene fallace affermare che la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 2009 nulla specificherebbe in riferimento agli stessi, tanto da mettere appunto in dubbio la possibile esclusione di detti oneri dai tetti di spesa.

Applicando semplici regole di logica, la Sezione evidenzia un “effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali”, che appare tautologico, cioè persino inutile da dimostrare, “sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega” gli oneri ai diritti erogati; sicchè l’esclusione dei diritti di rogito dalla spesa di personale “non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006”.

Un parere da incorniciare, perchè, con stile, la magistratura contabile invita ad utilizzare, come doveroso nell’interpretazione delle norme, la logica: non tutte le regole operative possono e debbono essere fissate in modo esplicito dalle norme o dalle sentenze. Vi sono delle premesse maggiori, delle quali alcune premesse minori sono conseguenze necessarie. Adottare atteggiamenti da azzeccagarbugli non è mai di aiuto.

Testata NT+ 28.9.2022TITOLO: La stazione appaltante non può imporre il rinnovo del contratto anche se previsto nella legge di gara di Stefano Usai

Il rinnovo di un contratto non può essere disposto in via unilaterale, ma è necessariamente frutto di una nuova negoziazione tra le parti e di una rinnovata prestazione di consenso.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 14.9.2022, di cui alla causa n. r.g. 5816/2021 non poteva che respingere le richieste di un comune volte ad ottenere la dichiarazione del proprio presunto diritto provocare il rinnovo della durata della convenzione sottoscritta con un istituto di credito per la gestione del servizio di tesoreria alle medesime condizioni e senza negoziazione e, conseguentemente, dichiarare la convenzione rinnovata, con condanna all’adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione di cui in atto.

Il Tribunale, ovviamente, rigetta radicalmente la domanda attorea: “anche laddove il bando di gara, il contratto o la legge precostituiscano il contenuto contrattuale da reputarsi inserito nei successivi contratti stipulandi fra p.a. e privato, in ogni caso rimarrebbe libera la scelta in capo al privato di decidere se accogliere la proposta di rinnovo contrattuale”. E, per di più “condanna parte attrice alla rifusione del 50 % delle spese di lite in favore di parte convenuta”.

Ed è andata già abbastanza bene a quel comune che il giudice non abbia rilevato, come forse sarebbe stato opportuno, la temerarietà della lite.

In ogni caso, si assiste sgomenti ad una spesa pubblica priva di qualsiasi utilità, ben oltre i confini del danno all’erario.

Soprattutto, si constata come il problema della qualificazione e della competenza del personale della PA sia tanto, se non più, grave ed urgente di quello del suo ringiovanimento e rafforzamento quantitativo.

E’ semplicemente inconcepibile che in un comune qualcuno possa immaginare che il rinnovo sia un atto unilaterale e, per giunta, che ritenga di sostenere questa assurda e totalmente sbagliata idea, affrontando tempi e costi di un giudizio.

Chi abbia assunto questa iniziativa andrebbe al più presto estromesso. La PA non può permettersi di agire in questo modo, sulla base di scelte gestionali semplicemente incompetenti.

Testata Italia Oggi 29.9.2022TITOLO: Dirigenti p.a. come in azienda Il sapere conta. Al pari di leadership e gestione dello stress di Francesco Cerisano

Dietro paroloni (spesso in inglese), come “interview simulation”, “capacità di leadership”, “saper fare”, “saper essere”, “soft skills”, si sta creando un sistema perfetto per ritagliare i concorsi a misura di candidato. Basterà bilanciare bene il peso di questi strumenti in realtà imponderabili e non idonei a modalità selettive competitive, quali i concorsi, ma utilizzabili solo nei reclutamenti privati, ove il reclutatore non ha l’obbligo di stilare nessuna graduatoria e di confrontare in modo il più possibile non tanto oggettivo, quanto ricostruibile sul piano logico, i risultati delle prove selettive.

Perchè, in effetti, la PA non è un’azienda, nè dovrebbe esserlo. Questo equivoco che dura da decenni, ormai, è alla base delle tante, troppe riforme fallimentari che si sono susseguite.

Testata Italia Oggi 29.9.2022TITOLO: Anci: su taglio stazioni appaltanti serve fase transitoria di Francesco Cerisano

La proposta dell’Anci è un compromesso, nel tentativo di lasciare ai comuni margini di autonomia operativa e scongiurare l’effetto “collo di bottiglia” che determinerà la restrizione delle stazioni appalti. Conseguenza del quale sarà appunto un rilevante blocco o ritardo degli investimenti locali.

Ma, il treno della riduzione delle stazioni appaltanti, idea radicale quanto erronea, è partito. La strada corretta non è quella dell’obbligo a servirsi di centrali di committenza, soggetti aggregatori o stazioni uniche appaltanti, ma di mettere a disposizione degli enti una scelta ponderata di efficienza: verificare caso per caso costi e vantaggi dell’utilizzo di sistemi di aggregazione. I radicalismi coi quali troppo spesso si legifera e gestisce, tuttavia, non consentono questi approcci. I quali, in particolare per i comuni, sono per altro i chiari conflitto con la pari dignità istituzionale di tali enti, vanamente disposta dall’articolo 114 della Costituzione.

Testata NT+ 29.9.2022TITOLO: Dirigenti Pa, i concorsi valuteranno il «saper fare» di G.Tr.

Tutto l’esatto contrario delle indicazioni che si reperiscono nei Piani Nazionali Anticorruzione: il rischio di tagliare i concorsi sartorialmente, con questi strumenti, è elevatissimo.

Testata NT+ 29.9.2022TITOLO: Aiuti-bis, nella Pa niente lavoro agile integrale per i genitori degli under 14 di Consuelo Ziggiotto

Nel lavoro pubblico:

Questo spiega quanto fallace sia immaginare che la PA “è come un’azienda”: vi sono tantissime differenze organizzative, ma soprattutto di missione, che dovrebbero fare solo inorridire al pensiero di paragonare due sistemi totalmente eterogenei.

Testata NT+ 30.9.2022TITOLO: Dal nuovo codice forte spinta per il salto al digitale: all’Anac il portale unico degli appalti di Mauro Salerno

La digitalizzazione può essere vera ed efficace a condizione che tutti i dati siano nativi digitali.

Il passaggio, quindi, è corretto e condivisibile. Unico torto: non si pensa a creare una piattaforma gestionale degli appalti unica e pubblica. Ennesima testa che si piega a piccole lobby del digitale, che hanno prodotto le loro piattaformine, richiedenti complessi sistemi di scambio dati, che non sarebbero necessari se si operasse in un’unica strutturata piattaforma pubblica, come logica vorrebbe.

Testata NT+ 30.9.2022TITOLO: Sanatoria della contrattazione decentrata illegittima solo per i «vecchi» errori di Arturo Bianco

Sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 25047/2022

La chiave di lettura rigorosa (non restrittiva) della Cassazione è perfettamente conforme al dettato normativo.

Il Legislatore avrebbe dovuto e potuto disciplinare una sanatoria vera ed ampia. Non lo ha fatto. D’altra parte, i conti pubblici avrebbero ricevuto un fortissimo sconquasso, se ciò fosse avvenuto.

Testata NT+ 30.9.2022TITOLO: Cassazione, illegittimo chiedere al dipendente di firmare il verbale di ripresa in servizio alla fine dell’aspettativa non retribuita di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nei comuni c’è davvero molta gente che ha tempo da impiegare in atti ed attività che, oltre a rivelarsi illegittime, sono totalmente inutili: new entry, il verbale di rientro in servizio dall’aspettativa.

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