| Testata neopa | TITOLO: Non più consentito l’adeguamento in aumento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa Pubblicato il 19/09/2022 da Luca Di Donna |
L’intervento riporta la recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 119/2022, col quale si ribadisce la definitiva perdita di efficacia dell’articolo 11, comma 2, del d.l. 135/2018, convertito in legge 12/2019. Si è esaurita da tempo, quindi, la possibilità eccezionale di incrementare il trattamento accessorio, per portare dal vecchio al nuovo tetto massimo le retribuzioni di posizione delle Posizioni Organizzative.
La norma dispone: “ Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni
privi di posizioni dirigenziali , il limite previsto dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si
applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione
organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, l imitatamente al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di
risultato gia’ attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi
2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi
conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario ”.
La Sezione Lombardia ribadisce che il campo di applicazione della norma aveva l’orizzonte temporale del 21 maggio 2019, scadenza entro la quale gli enti avrebbero dovuto ridefinire l’assetto, anche finanziario, dell’area delle posizioni organizzative.
| Testata(La Gazzetta degli Enti Locali 20/9/2022) | TITOLO: Ennesima riforma dei servizi pubblici locali (Parte I)L. Oliveri |
Un primo commento generale allo schema di disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali
| Testata iusemanagement.org 20.9.2022 | TITOLO: L’utilizzo reiterato della proroga tecnica si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara (fornitura di gas medicali) Di Dario Di Maria |
Il lavoro richiama il provvedimento dell’Anac Fascicolo n. 1702/2022, col quale l’Autorità stigmatizza per l’ennesima volta l’utilizzo troppo spesso distorto che della proroga tecnica fanno le stazioni appaltanti.
Tale proroga dovrebbe esclusivamente consentire la prosecuzione di una prestazione in corso, quando in casi eccezionali i tempi di conclusione di un appalto non siano tali da permettere una successione del nuovo contratto coordinata con quello in scadenza.
La proroga non può essere considerata come un rimedio ordinario, finalizzato a permettere alle PA di trascurare i principi di programmazione ed efficienza, permettendo, quindi, un allungamento anche di anni degli appalti, per effetto della reiterazione continua delle proroghe.
Le reiterazioni, ricorda l’Anac, frutto di cattiva organizzazione, trasfigurano le proroghe in veri e propri affidamenti diretti, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
| Testata NT+ 20.9.2022 | TITOLO: Pnrr, gli organici della Pa partono da -30% ma ok alle riforme di concorsi e carriere di Gianni Trovati |
L’articolo si riferisce allo studio del Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto delle riforme sul capitale umano pubblico, che sarà reso pubblico all’inaugurazione del Polo formativo piemontese della Scuola nazionale dell’amministrazione a Santena (Torino).
Il rapporto evidenzia gli ormai noti ed incancreniti problemi della compagine dei dipendenti, pubblici: tra le cifre spicca la dimostrazione che il numero dei dipendenti pubblici in Italia – contrariamente ad una visione erronea continuamente però riproposta dai media – è (e anche di molto) inferiore a quello dei Paesi competitori, come Spagna, Germania e Francia.
Il rapporto evidenzia che le riforme proposte sono in linea col Pnrr e che vanno verso la giusta direzione.
Si deve, tuttavia, sottolineare che nella medesima rivista, l’articolo “Per rendere attrattiva la Pa le buste paga da sole non bastano”, di Giovanni Valotti e Marta Barbieri, giunge a conclusioni praticamente opposte.
| Testata NT+ 20.9.2022 | TITOLO: Per rendere attrattiva la Pa le buste paga da sole non bastano di Giovanni Valotti e Marta Barbieri |
L’articolo considera corrette le riforme attuate a partire dal d.l. 44/2021, ma contestualmente evidenzia che non basta semplificare i concorsi. Occorre cambiare l’organizzazione, le carriere e gli ambienti stessi di lavoro della PA.
| Testata NT+ 20.9.2022 | TITOLO: Gare, la mancata continuità delle prestazioni dribbla il principio di rotazione di Ciro D’Aries e Alberto Ventura |
Il commento richiama un filone giurisprudenziale che va irrobustendosi sempre più, secondo il quale la rotazione è inapplicabile:
- se non vi sia coincidenza effettiva tra le prestazioni previste dai contratti che si succedono;
- oppure, se in ogni caso il sistema di scelta del contraente, sia pur rientrante tra quelli previsti dall’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 (e nella normativa speciale del d.l. 76/2020), consista in una procedura aperta al mercato, nell’ambito della quale, quindi, la stazione appaltante non limiti la partecipazione predeterminato chi coinvolgere.
| Testata NT+ 20.9.2022 | TITOLO: Tributi comunali, per il mancato incasso incorre in responsabilità anche il politico di Claudio Carbone |
La riscossione dei tributi locali, anzi, la mancata completa riscossione dei tributi locali, costituisce uno dei principali problemi finanziari del mondo delle autonomie.
I comuni che trascurano il fondamentale obbligo di acquisire le entrate necessarie al finanziamento delle politiche sono tantissimi.
Regolamenti confusi e blandi, compagini tecniche sotto dotate, indirizzi operativi generici ed inclini a non misurare gli interventi in termini di volume, controlli carenti, sono molto spesso la regola.
Troppe volte gli amministratori pensano che il consenso vada acquisito anche con atteggiamenti di lassismo sulle entrate, una benevolenza verso il (non) contribuente, salvo poi, lagnarsi per i problemi finanziari in cui versano i comuni.
A fronte di questo modo di programmare l’attività di gestione delle entrate, la responsabiltà erariale connessa alla carente efficienza, secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza 62/2022, non ricade solo sull’apparato operativo, ma va estesa anche agli organi di governo e perfino alla partecipata incaricata della riscossione.
