Non esiste un “interesse attuale” sufficiente per richiedere l’accesso agli atti quando chi fa la richiesta si trova in una posizione troppo indiretta o solo potenziale rispetto alla procedura.
A chiarirlo è il TAR Lombardia, sez. I, nella sentenza 9 marzo 2026, n. 1136.
La vicenda
Nel caso oggetto di contenzioso, un operatore economico aveva censurato la decisone di una Stazione appaltante che gli aveva negato l’accesso alla documentazione relativa ad un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina.
L’impresa ricorrente non aveva partecipato alla procedura, ma era legata ad una ditta concorrente da un contratto preliminare che prevedeva la stipula di un contratto di subappalto.
La ditta ricorrente, pertanto, chiedeva di poter accedere all’offerta tecnica dell’impresa concorrente, completa e ogni allegato tecnico o descrittivo, le dichiarazioni relative a subappalti, collaborazioni o accordi tecnici, la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta, i verbali di valutazione tecnica e punteggi assegnati.
Le conclusioni dei giudici
I giudici non hanno condiviso i motivi di ricorso, non ritenendo che l’istanza ostensiva fosse caratterizzata dal ricorrere di un interesse attuale.
Infatti, secondo il Collegio, l’accordo relativo al subappalto, chiaramente si collocava a valle della stipulazione dei contratti oggetto della gara, trattandosi di un preliminare di subappalto e la ricorrente aveva manifestato un interesse legato alla sua esecuzione.
A ciò si doveva aggiungere che oggetto della gara era un Accordo Quadro. In merito i giudici hanno precisato che l’Accordo Quadro è un contratto concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un certo periodo.
Ne conseguiva che non derivava dalla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro l’immediata attivazione di tutti gli strumenti che erano stati offerti in gara, essendo lasciata alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare contratti a valle aventi per oggetto prestazioni che rientravano nel contratto quadro, ma che non erano necessariamente coincidenti all’offerta.
Ne derivava che l’interesse all’accesso della ricorrente assumeva carattere di attualità solo con la stipula dei contratti a valle, per i quali il diritto di accesso doveva ritenersi ammissibile, non essendoci la prova, né che si fosse trattato di un subappalto necessario, né che la ricorrente intendesse contestare la validità dell’offerta, in quanto da tale contestazione sarebbe derivata l’impossibilità di chiedere l’esecuzione del contratto di subappalto, che era il bene della vita alla quel aspirava.
Conclusioni
In definitiva il ricorso è stato correttamente respinto.
Dalla pronuncia emerge, infatti, uno dei presupposti indefettibili per riconoscere il diritto di accesso che è l’attualità dell’interesse.
Infatti, è indispensabile che l’interesse non sia puramente potenziale, ma sussista al momento della domanda e non sia, pertanto, meramente ipotetico o futuro, corrispondendo ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, finalizzata alla cura o difesa dei propri interessi, escludendo controlli generalizzati.
