Un adempimento da ottemperare anche nelle procedure sotto soglia che ricadono sotto l’egida del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) è quello afferente la pubblicazione dell’avviso concernente i risultati della procedura espletata.
Tuttavia si evidenzia, sin da subito, che detto adempimento non si rende necessario nel caso di affidamenti diretti; in questi casi basta pubblicare la determina di affidamento.
Vediamo perché.
La disciplina previgente
Il D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni.” convertito in legge 120/2020) aveva stabilito che negli affidamenti diretti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) (valore inferiore ad € 40.000) del D.Lgs. 50/2016 l’avviso sui risultati della procedura non si rendesse necessario.
Infatti, nell’art. 36, co. 2, lett. a), era stato innestato il seguente periodo: “La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
Invece, con riferimento alla procedura di affidamento emergenziale di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del medesimo D.L. 76/2020, lo stesso Decreto (nella successiva lett. b) precisava che “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”. Pertanto, era stato previsto che per gli affidamenti diretti emergenziali l’obbligo di pubblicazione dell’avviso fosse necessario solo nella fascia da € 40.000, sino a infra € 139.000.
La disciplina contenuta nel nuovo Codice
Il comma 8 e 9 dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 dispongono:
“8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all’articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, esso tale avviso contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.
Si evince dalla disposizione che la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento è adempimento necessario, non solo per le procedure negoziate, ma anche per gli affidamenti diretti (senza alcun limite di soglia, cioè sino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti), proprio perché si parla delle procedure “….di cui al presente articolo” che al comma 1, lett. a) e b), contempla l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.
L’unica semplificazione prevista è che l’indicazione, nell’avviso, dei soggetti invitati è necessaria solo nelle procedure negoziate.
La pronuncia del MIT
Tuttavia, l’adempimento contemplato può essere attuato, per gli affidamenti diretti, in modo ancora più semplice, ovvero, pubblicando la sola determina di affidamento (anche come determina semplificata, ovvero atto unico, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, co. 2 del Codice).
Infatti, l’argomento era stato oggetto di una pronuncia del MIT la quale, sebbene antecedente all’efficacia del nuovo Codice, conserva comunque la propria validità anche sotto la vigenza del D.Lgs. 36/2023.
Si tratta della pronuncia n. 746 del 30/09/2020, avente ad oggetto Pubblicità e Trasparenza.
Una stazione appaltante aveva domandato al MIT, con riferimento all’avviso sui risultati della procedura, quali contenuti dovesse avere l’avviso e se fosse stato sufficiente pubblicare la determina di aggiudicazione.
Il Mit aveva riscontrato il quesito evidenziando, quanto ai contenuti di detto avviso, che lo stesso poteva essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
