La decisione se avvalersi delle verticalizzazioni è rimessa unilateralmente agli enti. Sono ammesse le sole relazioni del confronto e dell’informazione su specifici aspetti
Le progressioni verticali non sono oggetto di contrattazione. Per quanto questa affermazione possa apparire banale e scontata, nei fatti si assiste al dilagare di contrattazioni decentrate nelle quali le organizzazioni sindacali pressano per trattare dell’argomento ed ottengono che le trattative effettivamente affrontino la questione.
Un grave errore. Le materie di contrattazione decentrata sono definite dall’articolo 7, comma 4, del Ccnl 16.11.2022, in un’elencazione tassativa e, quindi, inderogabile e non suscettibile di integrazioni.
E’ assai facile constatare, leggendo l’elenco delle materie elencate dal comma 4, l’assenza assoluta delle progressioni verticali.
Alcuni desumono la possibilità di affrontare il tema delle progressioni verticali in sede di contrattazione decentrata sulla base di un’argomentazione visibilmente speciosa: poiché le progressioni verticali “in deroga” sono disciplinate dall’articolo 13, commi da 6 a 8, del Ccnl, per una sorta di proprietà traslativa allora ne deriverebbe anche una competenza della contrattazione decentrata integrativa.
Come evidenziato, si tratta di argomentazioni speciose ed infondate. In primo luogo, l’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 dispone che “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali […]”. Dunque, le relazioni sindacali non possono essere decise dalle parti in sede decentrata, perché spetta ai Ccnl stabilire quali siano, fissando le materie. E s’è visto sopra che l’articolo 7, comma 4, non ammette in alcun modo tra le materie di contrattazione le progressioni verticali.
In secondo luogo, la lettura dell’articolo 13, comma 7, dispone che “le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 […]”.
Pertanto, il Ccnl, lungi dal considerare le progressioni verticali materia di contrattazione, limita limitati aspetti della regolazione delle progressioni verticali alla relazione del solo confronto (che, come noto, non richiede la sottoscrizione di un accordo conseguente ad un incontro di volontà: le parti possono restare ciascuna della propria opinione).
La ragione per la quale le progressioni verticali non sono soggette a contrattazione è molto semplice: si tratta, infatti, di una procedura di reclutamento (e per questa ragione l’articolo 13, commi da 6 e 8, del Ccnl è da considerare nullo perché vìola il divieto posto alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 di interessarsi delle procedure di assunzione): dunque, spetta in via esclusiva ed unilaterale a ciascuna amministrazione decidere se utilizzare lo strumento delle progressioni verticali come mezzo di attuazione della programmazione dei fabbisogni. La sede ove adottare tale decisione è il Piao, nella sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” nella parte “Strategia di copertura del fabbisogno”, alla lettera c).
La programmazione dei fabbisogni, relativamente alle strategie di copertura, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, è oggetto di sola informazione: le organizzazioni sindacali, dunque, non possono rivendicare alcun diritto a contrattare con l’amministrazione le modalità del reclutamento.
In poche parole, i sindacati possono certo, in via informale, manifestare il proprio gradimento all’utilizzo delle progressioni verticali, ma l’ultima parola spetta alle amministrazioni, che non sono né obbligate ad attivarle, né, come visto prima, a contrattare alcunchè in merito.
D’altra parte se incautamente ed impropriamente si sottoscrivesse un contratto decentrato avente ad oggetto le progressioni verticali, le connesse clausole risulterebbero nulle. L’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001, infatti, dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale […]”.
