No a valutazioni troppo dettagliate dell’offerta

Ancora una volta rinveniamo il tentativo del ricorrente di contestare il giudizio espresso sull’anomalia dell’offerta dal RUP, il quale non avrebbe, nel caso specifico riguardante un appalto di lavori, tenuto conto di singole voci dettagliate dell’offerta “quali sono quelle attinenti alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo – che pure hanno un peso determinante nell’economia complessiva…

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Ancora una volta rinveniamo il tentativo del ricorrente di contestare il giudizio espresso sull’anomalia dell’offerta dal RUP, il quale non avrebbe, nel caso specifico riguardante un appalto di lavori, tenuto conto di singole voci dettagliate dell’offerta “quali sono quelle attinenti alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo – che pure hanno un peso determinante nell’economia complessiva dell’appalto”.

I giudici sono ancora stati chiamati a ribadire e riconfermare come debba essere condotta la valutazione di congruità dell’offerta. Il giudizio di anomalia deve essere, infatti, globale e non focalizzato su aspetti peculiari.

Le precisazioni provengono dal Consiglio di Stato, Sez. V, 23/01/2025, sentenza n. 500.

Le regole generali

I giudici hanno, pertanto ribadito che:

– la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è eseguita dal soggetto per legge competente, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, sicché il relativo giudizio è sindacabile in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza;

– la verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776);

– “la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile” ( Cons. St., sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011).

L’esame del caso specifico

Nel caso in esame la valutazione di anomalia aveva tenuto in considerazione i plurimi giustificativi, che contenevano 356 schede di analisi dei prezzi, oltre che i preventivi allegati e il dettaglio delle spese generali, dai quali si evinceva che:

– nei giustificativi della ditta sottoposta a verifica di congruità, la stessa aveva dichiarato, con una prospettiva cautelativa che non era stata censurata da controparte, che “ha piena disponibilità e proprietà delle attrezzature e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione dei lavori” e, “Ciò nonostante”, aveva “inserito lo stesso costo orario previsto nelle analisi prezzi poste a base di gara, fatta ad eccezione per alcuni mezzi per il quale è stato allegato il preventivo di noleggio a freddo”;

– nella stessa occasione l’aggiudicatario aveva sottolineato la possibilità, dello stesso e della consorziata esecutrice, che conosceva il territorio, di “avere materiali per l’esecuzione dell’opera a costi relativamente bassi, in quanto gode di rapporti consolidati nel tempo con diversi fornitori”.

Del resto, dal verbale agli atti risultava che la stazione appaltante, aveva ritenuto congrua l’offerta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, sulla base della seguente motivazione:

– gli oneri di sicurezza dell’impresa, l’incidenza delle spese generali e l’utile di impresa erano risultati “accettabili e coerenti in merito ai valori offerti”;

– gli elaborati delle analisi di prezzi dei preventivi e dei giustificativi “sono sufficientemente esaustivi”;

– “ogni singolo giustificativo è stato prodotto nel rispetto della modulistica fornita dalla Regione …. e i prezzi offerti risultano costruiti in modo logico e coerente”;

– “l’impresa ha fornito, come richiesto dalla Stazione Appaltante, la lista a 9 colonne compilata secondo le indicazioni del disciplinare di gara, dalla quale si evince il rispetto dei minimi previsti dalle tabelle ministeriali”;

– “i costi totali della manodopera offerti in sede di gara trovano corrispondenza nella somma risultante dalla tabella fornita dalla ditta……”.

Conclusioni

Secondo i giudici, la valutazione era quindi evidentemente complessiva e teneva conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi e delle spese generali e dell’utile d’impresa. 

Sicché un eventuale superamento delle risultanze della verifica di anomalia avrebbe richiesto uno specifico approfondimento dell’insostenibilità dell’offerta anche considerando l’utile d’impresa e le spese generali che rendevano affidabile l’offerta. Il ricorso è pertanto stato rigettato.

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