Come è stato evidenziato nella sentenza del T.a.r. Lombardia n. 3222/2023, per quanto i consiglieri comunali godano per legge [1] di una legittimazione rafforzata in materia di accesso agli atti, non potrebbero mettere in atto strategie ostruzionistiche / di paralisi dell’attività amministrativa attraverso istanze che, per la loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici destinatari. Invero, competerebbe al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse quale attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non potrebbe mai avere finalità solo esplorative.
[1] Il riferimento normativo sarebbe costituito dall’art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».
