Tramite il parere di precontenzioso n. 60/2024, l’Anac ha rilevato che, nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non potrebbe modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati attraverso il soccorso istruttorio (ex art. 101, co.1, lett. B, d.lgs. n. 36/2023) o quello procedimentale (co.3 della medesima disposizione), al fine di far valere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta..
Inoltre, la valutazione dell’analogia tra i servizi a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento, attenendo alla discrezionalità della stazione appaltante, si presterebbe a censure solo nelle ipotesi di manifesta illogicità o irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.
In definitiva, quindi, il soccorso istruttorio potrebbe ammettersi per consentire al partecipante la rettifica o la regolarizzazione di una precedente dichiarazione, in presenza di meri errori ovvero di imprecisioni, causati da sviste o disattenzioni, imputabili alla formulazione degli atti di gara, ma non potrebbe far modificare dei requisiti di partecipazione indicati nella domanda originaria.
