Non c’è un diritto soggettivo degli idonei allo scorrimento della graduatoria

Gli idonei non hanno nessuna posizione di diritto soggettivo, nè all’assunzione, poichè non risultano collocati in graduatoria nei posti che fanno scattare il diritto alla chiamata, nè allo scorrimento della graduatoria. Lo chiarisce l’ordinanza 4 maggio 2026 n. 12440, della sezione Lavoro. L’efficacia nel tempo di questa costituisce per gli enti solo un’opportunità, per decidere…

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Gli idonei non hanno nessuna posizione di diritto soggettivo, nè all’assunzione, poichè non risultano collocati in graduatoria nei posti che fanno scattare il diritto alla chiamata, nè allo scorrimento della graduatoria. Lo chiarisce l’ordinanza 4 maggio 2026 n. 12440, della sezione Lavoro.

L’efficacia nel tempo di questa costituisce per gli enti solo un’opportunità, per decidere se esistano le condizioni di avvalersene o meno. Ma, tale efficacia della graduatoria non comporta alcun vincolo decisionale: la PA titolare della graduatoria resta libera di stabilire se e come procedere al reclutamento, dunque attingendo o meno ad essa.

La discrezionalità amministrativa consiste proprio nella possibilità di scegliere tra più possibilità legittime, evidenziando con la motivazione le ragioni di opportunità ritenute a fondamento della decisione poi adottata.

Se la posizione di idoneo di un concorso coincidesse con un diritto soggettivo, tale posizione dovrebbe trovare fondamento nella legge, che invece non configura in alcun modo la situazione giuridica degli idonei in tal modo, sicchè essa è ritenuta una semplice aspettativa legittima. Cioè, gli idonei possono legittimamente aspettarsi la decisione della PA, nel caso in cui ritenga di dovere e potere effettuare ulteriori assunzioni per il profilo oggetto della graduatoria, di scorrerla, ma fermo restando il potere discrezionale della medesima PA di reclutare il proprio personale in altro modo.

La Corte di Cassazione, Sezione IV – Lavoro, con l’ordinanza 4 gennaio 2026, n. 217 ha già chiarito questi aspetti, privando di fondamento la tesi contraria dell’obbligo a scorrere, pur molto presente in passato in una comunque non condivisibile giurisprudenza anche amministrativa.

In ogni caso, sul punto non va dimenticato quanto prevede l’articolo 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025: “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E’ una norma di interpretazione autentica posta esattamente allo scopo di evidenziare come lo scorrimento delle graduatorie sia solo un’opzione della PA, mentre invece il concorso pubblico è lo strumento principale di reclutamento.

Lo scorrimento delle graduatorie è in ogni caso uno tra i tanti metodi utilizzabili, da selezionare tra i vari strumenti di attuazione delle strategie di coperture dei fabbisogni, oggetto del Piao nell’ambito della Sezione Programmazione.

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