Il Rup e il direttore dell’esecuzione sono incaricati dal dirigente o responsabile di servizio. In particolare, il direttore dell’esecuzione deve essere necessariamente diverso dal Rup nelle ipotesi di forniture e servizi di particolare importanza.
Queste sono definite dal combinato disposto degli articoli 114, comma 8, del d.lgs 36/2023 e 32 dell’Allegato II.14 al codice.
Pare del tutto evidente che la decisione rispetto a “chi” individuare come Rup (figura sempre necessaria) e al “se” incaricare un direttore dei lavori non coincidente col Rup, ma diverso da questo, condizionata nel caso di forniture e servizi alla disciplina normativa vista sopra, sia da assumere successivamente alla qualificazione del tipo di appalto come di “particolare importanza”.
Solo, infatti, se si sia analizzato il contenuto della prestazione da acquisire alla luce dell’articolo 32 dell’Allegato II.14 il soggetto competente ad incaricare Rup ed eventualmente direttore dell’esecuzione, potrà con ragionevolezza e sulla base di solide motivazioni tecniche incaricare il Rup e anche il direttore dei lavoro diverso da questo.
Quindi, poichè la qualificazione dell’appalto di forniture o servizi quali di particolare importanza deve necessariamente precedere l’incarico di Rup ed eventualmente di direttore dei lavori, non si vede come sia possibile immaginare che competa al Rup valutare se l’appalto di forniture o servizi sia qualificabile come di particolare importanza. E del resto, tale competenza non è attribuita in alcun modo al Rup, nè dal codice, nè degli allegati.
E’ manifesto, quindi, che attenga alla sfera dei poteri del dirigente o responsabile di servizio, ovviamente in fase di analisi dei fabbisogni e di programmazione, verificare la sussistenza dei presupposti perchè una fornitura o un servizio sia di particolare importanza.
