Qualora la PA intendesse affidare sia il servizio di supporto alla riscossione coattiva sia il servizio di recupero giudiziale dei crediti, per svolgere le due attività, i requisiti di idoneità professionale dovrebbero fare riferimento a tutti i servizi oggetto di affidamento. Di talché, non sarebbe conforme alla normativa la disposizione della lex specialis che preveda quale requisito di partecipazione di ordine speciale, d’idoneità professionale, unicamente l’iscrizione all’albo degli avvocati, omettendo di prevedere l’iscrizione nella sezione separata dell’Albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto, propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Questo è quanto precisato dall’Anac nel parere di precontenzioso 397/2024.
