L’art. 3 della legge c.d. “antimafia” (n. 136/2010) stabilisce che ‹‹per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni››. Gli incarichi di collaudo affidati a dipendenti pubblici, secondo il parere MIT n. 2482/2024, costituirebbe una fattispecie diversa dagli appalti di servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura disciplinati dal Codice dei contratti. Nello specifico, tali incarichi ricadrebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 relativo agli incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici. Ne conseguirebbe che per gli incarichi di collaudo conferiti a dipendenti pubblici non dovrebbe essere richiesto il CIG.
