Il diniego di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, risulterebbe illegittimo qualora venisse opposto in relazione ad opere edilizie di modesta entità e di natura accessoria. Tale diniego, inoltre, sarebbe ancora più illegittimo se il parere negativo della Soprintendenza non contenesse alcuna indicazione in ordine alle specifiche caratteristiche costruttive del manufatto che comporterebbero la compromissione dei valori paesaggistici protetti, limitandosi semplicemente a richiamare l’inadeguatezza del medesimo in considerazione del rilevante impatto delle alterazioni. In sostanza, è in questi termini che si è espresso il TAR Firenze nella decisione n. 164/2024, censurando quanto compiuto dall’autorità ministeriale nei confronti di un’stanza autorizzatoria avente ad oggetto una tenda parasole.
