La stabilizzazione è un rimedio, in parte discutibile, ad una gestione scorretta del rapporto di lavoro da parte di una pubblica amministrazione. La fattispecie sottostante la stabilizzazione è l’attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato concatenati negli anni e, dunque, illegittimamente posti in essere per soddisfare fabbisogni duraturi, ma utilizzando forme lavorative limitate nel tempo.
Nel settore privato, tale fenomeno sarebbe sanzionato con una sentenza del giudice del lavoro di accertamento dell’illegittima apposizione del termine al contratto e nella trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, come tutela risarcitoria del lavoratore.
Nel lavoro pubblico, il giudice del lavoro non dispone di questi poteri. Il sistema, quindi, per rimediare all’improprio e dannoso utilizzo del lavoratore con contratti a termine è, appunto, quello di consentire alle amministrazioni di operare una scelta discrezionale: attivare procedure di stabilizzazione, cioè di fatto concorsi o procedure di chiamata interamente riservate a propri dipendenti utilizzati in un certo arco di tempo in modo ripetuto con rapporti a termine e che si trovino ancora, al momento della selezione, a condurre contratti di lavoro a tempo determinato. Tanto è vero che le norme sulle stabilizzazione quasi sempre hanno consentito alle amministrazioni di prorogare i rapporti col personale destinatario, in vista dell’attivazione delle connesse procedure.
E’ assolutamente chiaro che, allora, presupposto per la stabilizzazione è la permanenza del lavoratore nella conduzione di un rapporto di lavoro attuale a tempo determinato con l’ente che intende stabilizzare o l’aver svolto per un certo lasso di tempo superiore al triennio attività lavorativa, entro un arco temporale dato, pur non conducendo correntemente un rapporto di lavoro con l’ente che intende stabilizzare.
Inevitabilmente, dunque, il Consiglio di stato con la sentenza della Sezione VII, 12.8.2022, n. 7103 afferma che il presupposto della procedura riservata ai fini della stabilizzazione è “quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, sicchè “l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente “precario””.
Dunque, chiosa Palazzo Spada, “la persistenza del rapporto “precario” [con l’amministrazione procedente, nda] all’atto della partecipazione alla procedura riservata non è una condizione di ammissione alla selezione. Tuttavia, la legge è chiara nell’individuare la platea degli aspiranti alla stabilizzazione tra i soggetti “precari”, così intesi in quanto titolari, ad oggi o in passato, di soli rapporti non stabili; il che consente di affermare, in termini più generali, che la stabilizzazione non può essere intesa come una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati e, dunque, come uno strumento di mera valorizzazione dell’esperienza acquisita quale titolo per l’inquadramento. Al contrario, essa si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato”.
