All’Aquila, con la pronuncia n. 367/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale ha trattato la figura del responsabile dell’abuso di cui all’art. 35 del T.U. Edilizia, precisando che le norme sanzionatorie si riferirebbero non all’autore, ma al responsabile dell’abuso, tale dovendo intendersi non solo lo stesso esecutore materiale, ma anche il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per disporne, al momento dell’emissione della misura repressiva.
