Di seguito, si riportano alcune delle nuove FAQ formulate dall’Anac in tema di digitalizzazione:
A.5. – È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?
No, come previsto dall’art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.
A.6. – Come visualizzare ed eventualmente modificare gli SmartCig acquisiti prima del 31/12/2023?
Per la consultazione ed estrazione degli SmartCig è disponibile il servizio SMARTCIG a questo link. Non è possibile effettuare alcuna modifica sugli SmartCig acquisiti.
A.7. – Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006?
Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all’applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.
A.8. – Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economali) sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione?
No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all’interfaccia web, non richiedendo l’acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella delibera n. 585/2024).
