Nuovo Ccnl: come il nuovo ordinamento cambia le procedure di assunzione dei profili per i quali è richiesta la terza media

Dal 2023 cambia il reclutamento per i profili operativi degli enti locali. Una volta giunta la sottoscrizione definitiva del Ccnl del comparto, attesa per l’autunno, occorrerà aspettare i 5 mesi di periodo transitorio al termine dei quali entrerà pienamente in vigore il nuovo ordinamento professionale. Tra le novità maggiori dell’inedito sistema, si riscontra l’abbandono definitivo…

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Dal 2023 cambia il reclutamento per i profili operativi degli enti locali. Una volta giunta la sottoscrizione definitiva del Ccnl del comparto, attesa per l’autunno, occorrerà aspettare i 5 mesi di periodo transitorio al termine dei quali entrerà pienamente in vigore il nuovo ordinamento professionale.

Tra le novità maggiori dell’inedito sistema, si riscontra l’abbandono definitivo delle sotto categorie o profili “di ingresso” nell’ambito delle categorie. Dopo l’abbandono della sottocategoria D3 da parte del Ccnl 21.5.2018, tramonterà anche la distinzione in profili di ingresso residuata nella categoria B, che aveva conservato i profili di ingresso in B1, distinti da quelli in B3.

Il nuovo ordinamento professionale cancellerà questa distinzione, oggettiva fonte di caos (sarebbe dovuta durare fino al 2001, ma discutibili interpretazioni all’epoca date dall’Aran e le successive contrattazioni hanno conservato per lunghissimi anni tale irrazionalità), facendo finalmente ordine e chiarezza.

Infatti, tutti i profili oggi rientranti nella Categoria B, anche se di ingresso nella sottocategoria B3, convergeranno nell’unica Area degli Operatori Esperti.

Le conseguenze di questo riordino sono, comunque, ancora più ampie e coinvolgono in maniera immediata e diretta le modalità di assunzione. Occorre, allora, ricordare quanto prevede l’articolo 35, comma 1, lettera b), del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale le assunzioni nelle PA, oltre che per concorso, avvengono “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

Sino ad oggi, il reclutamento tramite avviamento da parte dei centri per l’impiego dalle liste dei lavoratori disoccupati, in applicazione dell’articolo 16 della legge 56/1987, ha riguardato, per gli enti locali, i dipendenti da inquadrare nella Categoria A e nella categoria di ingresso B1. A quest’ultima, infatti, appartengono i profili corrispondenti all’ex Quarto livello, per accedere ai quali è sufficiente la scuola dell’obbligo.

Per effetto del nuovo ordinamento professionale le cose cambieranno. L’allegato A alla preintesa, contenente le declaratorie, specifica i requisiti base per accedere a ciascuna area e per l’Area degli Operatori (ex Categoria A) si richiede il solo assolvimento dell’obbligo scolastico: quindi, l’attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del d.lgs 65/2001 resta possibile.

Per l’accesso, invece, all’area degli Operatori Esperti occorrerà l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma “accompagnato da una specifica qualificazione professionale” (un attestato di qualifica conseguente a corsi di formazione professionale triennale o specializzazioni come gli operatori socio sanitari). Il che, porta ad escludere l’assunzione mediante avviamento dei disoccupati e a rendere necessario sempre il concorso.

Il nuovo ordinamento, dunque, spinge le amministrazioni a rivedere a fondo i profili degli operatori ai fini dell’assunzione. Non esistendo più la categoria B1 come ibrido tra la A e la B3, le amministrazioni locali dovranno scegliere con nettezza quali profili inquadrare nell’Area Operatori, e quali nell’Area Operatori Esperti, non solo allo scopo di determinare bene le attività ed i compiti da svolgere, con le connesse responsabilità, ma anche per definire il sistema di reclutamento.

Profili per l’accesso ai quali è sufficiente la scuola dell’obbligo non potranno essere inseriti nell’Area Operatori Esperti. Simmetricamente, non basterà evidenziare che un profilo appartenga all’ex categoria di ingresso B1 o al 4° livello per chiedere ai centri per l’impiego l’avviamento dalle liste dei disoccupati: la semplice scelta di inquadrare un profilo nell’Area Operatori imporrà alle amministrazioni locali sia di selezionare i dipendenti da assumere in tale Area tramite concorsi, sia di riservare la selezione a chi oltre alla terza media (o scuola secondaria di primo grado) abbia anche un titolo ulteriore di qualificazione professionale.

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