L’articolo 51 dello schema di nuovo codice dei contratti recentemente proposto dal Consiglio di stato al Governo, dispone, in merito agli appalti di importo inferiore alle soglie Ue: “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente”.
Per gli altri appalti, l’articolo 93, comma 3, prevede: “La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.
La norma, se entrasse in vigore, risolverebbe, si ritiene, in modo definitivo, gli enormi problemi scatenati dalle previsioni dello sciagurato articolo 77 del d.lgs 50/2016, cagione di un contenzioso infinito, del quale è archetipo la sentenza del Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 25/10/2022, n. 833.
Da anni ci si accapiglia sulla possibilità che il Rup partecipi alle commissioni, inseguendo inutili e pesanti oneri amministrativi alla ricerca di motivazioni volte a spiegare l’opportunità di inserirlo come commissario, sulla base di valutazioni da esprimere di volta in volta, a causa dell’aberrante comma 4 del citato articolo 77.
Lo schema del nuovo codice, fortunatamente, seppellisce il vulnus logico, amministrativo, giuridico ed operativo, gravissimo, determinato da una norma semplicemente insensata, quale l’articolo 77.
Basato sul principio, a sua volta davvero discutibile, della virgin mind, tale articolo ha reso difficilissima la vita delle stazioni appaltanti, nel comporre la commissione di gara.
L’intento non consisteva solo nel salvaguardare incomprensibili eccessive esigenze di “terzietà” che si assumono non garantibili da chi, da dipendente dell’ente, abbia “messo mano” alla documentazione preparatoria alla gara: si era inteso “esternalizzare” la funzione dei commissari, rivolgendosi al “mercato” dei professionisti.
L’articolo 77 è stato concepito col preciso intento di consentire ai professionisti di acquisire incarichi e possibilità di incremento del fatturato, tanto da prevedere un, per fortuna mai attuato, albo dei commissari, la cui gestione ed attivazione avrebbe reso ancor più complicata a lunare la procedura di gara.
Le forzature contenute nell’idea di indurre le PA ad incaricare i commissari all’esterno (con incremento dei costi oggettivamente privo di alcuna ragione), ed i contenuti assolutamente criptici dei requisiti soggettivi richiesti, hanno reso la nomina delle commissioni uno dei momenti più complessi ed esposti a qualsiasi genere di contenzioso, perchè il presidente era interno o perchè esterno, perchè il certo commissario aveva solo guardato il capitolato, perchè quell’altro certo commissario era dipendente del dirigente e quindi influenzabile da lui, perchè non c’era il Rup o perchè c’era il Rup o perchè c’era il Rup ma erano insufficienti le motivazioni volte a spiegarne la presenza.
Una follia. Alla quale si sarebbe dovuto di corsa porre rimedio, cancellando per sempre una delle norme più dilettantistiche, inefficienti ed improvvide che si siano mai viste.
Invece, siamo ancora qui a contare l’ennesima sentenza che si interessa del tema della composizione delle commissioni, a contare i giorni che si separano dall’eliminazione delle assurde regole dell’articolo 77. Ben sapendo che nessuno tra coloro che le ha pensate e scritte, poi, pagherà dazio.
