Obbligatorio per le stazioni appaltanti rispettare le linee guida ed i bandi tipo anac

Le stazioni appaltanti devono rispettare nelle proprie procedure d’appalto le indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC e nei Bandi Tipo, pertanto l’unico modo di discostarsene legittimamente è di fornire una idonea motivazione. E’ questo il contenuto nell’atto del Presidente ANAC del 29/09/2022. Il caso analizzato da ANAC Nel caso sottoposto all’esame di ANAC, una stazione…

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Le stazioni appaltanti devono rispettare nelle proprie procedure d’appalto le indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC e nei Bandi Tipo, pertanto l’unico modo di discostarsene legittimamente è di fornire una idonea motivazione. E’ questo il contenuto nell’atto del Presidente ANAC del 29/09/2022.

Il caso analizzato da ANAC

Nel caso sottoposto all’esame di ANAC, una stazione appaltante aveva avviato una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi infrastrutturali.

Un’Associazione di categoria segnalava all’Autorità la previsione nel disciplinare di gara della procedura in oggetto, di una clausola limitativa per la valutazione dell’offerta tecnica, in apparente contrasto con le Linee guida ANAC n.1 riportanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed era stato chiesto alla stazione appaltante, da parte del segnalante, di conformarsi alle stesse.

In particolare, l’istante contestava il paragrafo del disciplinare di gara, relativo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica e, più precisamente, il subcriterio relativo all’affinità servizi di progettazione, laddove si richiedeva agli offerenti, al fine di dimostrare la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta, di indicare “un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento”, i quali dovevano “essere stati eseguiti e conclusi nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando”.

Secondo l’Associazione, tale clausola, indicando un limite temporale per il requisito della professionalità e adeguatezza dell’offerta, sarebbe risultato in contrasto con le vigenti Linee guida ANAC sopra citate che, sul punto, fanno riferimento a servizi affini senza alcun limite di tempo. Inoltre, che anche il bando-tipo ANAC n. 3, relativo alle “procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, non fa alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del c.d. merito tecnico.

Secondo l’Associazione, perciò, i candidati avrebbero avuto diritto ad illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento, svolti lungo tutto l’arco della loro vita professionale.

La valutazione svolta da ANAC

L’Autorità ha evidenziato che l’art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nel delineare le funzioni e i poteri attribuiti ad ANAC, dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche” mentre, con particolare riferimento all’adozione da parte della stessa dei c.d. bandi-tipo, l’art. 71 del citato decreto legislativo precisa che “Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi” e che “Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

Dall’analisi di tali disposizioni emerge chiaramente il ruolo di fondamentale importanza che vengono ad assumere le linee guida e i bandi-tipo nel definire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, a tutela della concorrenza e dell’efficienza della pubblica amministrazione.

Se dunque è vero, come affermato dall’Ente Comunale, nella propria difesa, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte dichiarato la natura non vincolante delle Linee guida ANAC redatte ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha sempre affermato che qualora la stazione appaltante intenda disattendere le indicazioni riportate nelle Linee guida, la stessa dovrà darne adeguata motivazione.

Ne consegue che qualora le Stazioni appaltanti, in applicazione della loro discrezionalità valutativa, intendano derogare a singole disposizioni delle linee guida è necessario che le stesse, oltre a non potersene discostare in modo irragionevole e abnorme, motivino attraverso l’adozione di un apposito atto le ragioni di opportunità sottese a tale deroga.

La motivazione, peraltro, a norma dell’art. 71 del codice dei contratti pubblici, dovrà essere maggiormente circostanziata qualora sia presente, come nel caso di specie, un bando-tipo che esplicita chiaramente i criteri di valutazione delle offerte.

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