Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso, secondo il Garante, integrerebbe una violazione della privacy.
Ciò, in sostanza, è stato evidenziato dall’authority a seguito di un reclamo presentato da un partecipante di un concorso pubblico riguardante l’amministrazione previdenziale.
In particolare, il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell’INPS di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.
Come ricordato dal Garante, i soggetti pubblici, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali, dovrebbero trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore, senza pubblicare online dati dei partecipanti non previsti dalla legge. Invero, non sarebbero consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie qualora la materia fosse già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore.
