Il Tar Calabria ha maturato l’idea che se in una gara un operatore economico offra l’importo in cifra assoluta ribassato rispetto alla base d’asta, invece della percentuale di ribasso, vada escluso, qualora il bando disponga espressamente tale conseguenza.
La sentenza della Sezione I Catanzaro, 12/02/2026, n. 274 rientra in questo filone interpretativo.
Nel caso trattato, la decisione evidenzia che “La ricorrente principale ha quindi direttamente indicato il prezzo offerto in termini assoluti di euro 1.112.455,050 per il lotto 2 e di euro 2.225.986,890 per il lotto 3 e, a seguito di soccorso procedimentale, ha espresso come ribasso percentuale le rispettive cifre di 17,696667% e 18,7041781, quantificate in 17,696% e 18,704% con la troncatura alle prime tre cifre decimali. Tali ribassi percentuali hanno tuttavia restituito, rispetto al prezzo offerto in termini assoluti, valori difformi, pari, rispettivamente, ad euro 1.112.464,07, in luogo di euro 1.112.455,050, per il lotto 2 e ad euro 2.225.991,77, anziché 2.225.986,890, per il lotto 3. La descritta discrasia di elementi dell’offerta economica, conseguente all’indicazione successiva del ribasso percentuale rispetto alla scansione prevista dal disciplinare, si pone in contrasto con l’art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 a mente del quale “la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica… I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” e ciò in quanto “nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell’imparzialità e trasparenza dell’agire dell’amministrazione” (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 settembre 2023, n. 1171)”.
E’ evidente che se una percentuale a sei cifre decimali viene troncata alla terza cifra decimale il risultato che ne consegue, applicandola al valore al quale applicarlo per calcolare il ribasso, sarà diverso rispetto a quello della percentuale con sei decimali: è una banale regola aritmetica.
Comunque, il Tar considera legittima l’esclusione delle offerte espresse in termini assoluti invece che in percentuale:
- in primo luogo perchè in ogni caso sono state presentate in violazione di un obbligo imposto a pena di esclusione dal bando, che impediva persino di applicare la formula contraria e ricavare la percentuale dal valore assoluto offerto;
- in secondo luogo, perchè la troncatura dei decimali ha portato alle incongruenze segnalate
La sentenza afferma che nemmeno il principio del risultato può condurre ad una soluzione diversa rispetto a quella delle legittima esclusione, poichè il risultato “non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere, mediante il mero richiamo ai principi generali, ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara ovvero un rapporto giuridico amministrativo non espressamente impugnato in sede giurisdizionale ovvero non ritirato in autotutela dalla pubblica amministrazione e ciò a fortiori laddove, come nel caso di specie, si è registra una difformità tra il ribasso percentuale e il valore assoluto dell’offerta economica, profili non rinvenibili nelle fattispecie relative alla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente”.
Questa affermazione conduce allora ad una notazione differente: di fatto, la mera circostanza dell’operazione aritmetica della troncatura dei decimali finisce per assumere rilievo principale nella decisione del Tar.
Ma, siamo sicuri che il risultato, moltissime volte evocato per affermare la legittimità di operazioni ben più disinvolte di una mera operazione aritmetica, in questo caso non sia da applicare e che la troppo sopravvalutata lex specialis addirittura impedisca di applicare regole banali mirate al conseguimento di un risultato utile?
Alla fine, si sono esclusi degli operatori economici per una differenza di pochissime unità di euro. Chi ne guadagna? Il formalismo o appunto il risultato, la concorrenzialità, la logica?
