Part-Time al 50%: aspetti problematici del doppio rapporto di lavoro

A cura dell’avv. Vito Rizzo La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Civile, n.22497 del 18 luglio 2022 nell’esaminare in maniera organica il tema, è molto utile anche a chiarire la dinamica dell’assunzione di lavoratori già titolari di un contratto part-time al 50% con un altro Ente. In piena sintonia con quanto già…

Autore

Data

Categoria

A cura dell’avv. Vito Rizzo

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Civile, n.22497 del 18 luglio 2022 nell’esaminare in maniera organica il tema, è molto utile anche a chiarire la dinamica dell’assunzione di lavoratori già titolari di un contratto part-time al 50% con un altro Ente. In piena sintonia con quanto già previsto nel CCNL Enti Locali all’art.53, comma 7, se il rapporto di lavoro è “fino al 50%” non è previsto alcun nulla osta all’assunzione da parte dell’Ente di appartenenza. Ciò comporta, naturalmente, che all’atto della firma, il secondo Ente diventa titolare di un contratto di lavoro che ha i medesimi diritti e i medesimi doveri rispetto al contratto già in essere. Tale disciplina rende sostanzialmente diversa la natura del rapporto rispetto alle altre ipotesi di contrattualizzazione da parte di un altro Ente Locale per quei dipendenti che siano dipendenti a tempo parziale, ma con orario superiore al 50%. In questo caso, infatti, l’Ente titolare del “primo contratto” conserva una sorta di “golden share” nel proprio rapporto con il dipendente: può concedere o meno il nulla osta all’assunzione presso un altro Ente e può proporre, in via esclusiva, l’integrazione oraria rispetto al rapporto iniziale. Nel caso di un rapporto con orario non superiore al 50% tali prerogative non sono riconosciute, la prima, o non sono riconosciute in via esclusiva, la seconda. In altri termini, una volta che il dipendente ha un contratto di lavoro sia con l’Ente A che con l’Ente B, i due rapporti si equivalgono in toto, non incidendo sulle dinamiche contrattuali future l’ordine cronologico di assunzione presso l’uno o l’altro ente. Ben potrà, ad esempio, l’Ente B proporre una integrazione oraria, anche senza concertarla preventivamente con l’Ente A. Altro aspetto da attenzionare è quello della regolazione dei turni lavorativi. Certamente in questo caso l’Ente B deve tener conto del contratto in essere del dipendente con l’Ente A, se trattasi ad esempio di part-time orizzontale o verticale. Nello specifico bisogna infine valutare la garanzia del riposo settimanale 8per quelle tipologie di lavoro soggette a particolari turnazioni) che andrà comunque garantito al dipendente al netto dei due contratti in essere. Tali aspetti sono demandati alla contrattazione individuale e, naturalmente, alla eventuale concertazione tra i due Enti titolari al fine di prevenire contrasti, incompatibilità orarie e violazioni delle prescrizioni del CCNL.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…