A cura dell’avv. Vito Rizzo
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Civile, n.22497 del 18 luglio 2022 nell’esaminare in maniera organica il tema, è molto utile anche a chiarire la dinamica dell’assunzione di lavoratori già titolari di un contratto part-time al 50% con un altro Ente. In piena sintonia con quanto già previsto nel CCNL Enti Locali all’art.53, comma 7, se il rapporto di lavoro è “fino al 50%” non è previsto alcun nulla osta all’assunzione da parte dell’Ente di appartenenza. Ciò comporta, naturalmente, che all’atto della firma, il secondo Ente diventa titolare di un contratto di lavoro che ha i medesimi diritti e i medesimi doveri rispetto al contratto già in essere. Tale disciplina rende sostanzialmente diversa la natura del rapporto rispetto alle altre ipotesi di contrattualizzazione da parte di un altro Ente Locale per quei dipendenti che siano dipendenti a tempo parziale, ma con orario superiore al 50%. In questo caso, infatti, l’Ente titolare del “primo contratto” conserva una sorta di “golden share” nel proprio rapporto con il dipendente: può concedere o meno il nulla osta all’assunzione presso un altro Ente e può proporre, in via esclusiva, l’integrazione oraria rispetto al rapporto iniziale. Nel caso di un rapporto con orario non superiore al 50% tali prerogative non sono riconosciute, la prima, o non sono riconosciute in via esclusiva, la seconda. In altri termini, una volta che il dipendente ha un contratto di lavoro sia con l’Ente A che con l’Ente B, i due rapporti si equivalgono in toto, non incidendo sulle dinamiche contrattuali future l’ordine cronologico di assunzione presso l’uno o l’altro ente. Ben potrà, ad esempio, l’Ente B proporre una integrazione oraria, anche senza concertarla preventivamente con l’Ente A. Altro aspetto da attenzionare è quello della regolazione dei turni lavorativi. Certamente in questo caso l’Ente B deve tener conto del contratto in essere del dipendente con l’Ente A, se trattasi ad esempio di part-time orizzontale o verticale. Nello specifico bisogna infine valutare la garanzia del riposo settimanale 8per quelle tipologie di lavoro soggette a particolari turnazioni) che andrà comunque garantito al dipendente al netto dei due contratti in essere. Tali aspetti sono demandati alla contrattazione individuale e, naturalmente, alla eventuale concertazione tra i due Enti titolari al fine di prevenire contrasti, incompatibilità orarie e violazioni delle prescrizioni del CCNL.
