Non sarebbe accettabile la clausola di un bando di concorso secondo la quale l’assenza dalla sede di svolgimento della prova orale nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura. Invero, una tala previsione impedirebbe ai candidati concorrenti di poter ottenere, previa richiesta, il differimento della prova orale, nel caso in cui sussistano documentate ragioni che ne impediscano l’espletamento. Perciò, come osservato dal TAR Roma nella sentenza n. 13446/2024, essa violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché quello di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione.
