Una recente sentenza del TAR Liguria (n. 843 del 05-12-2024) mette in discussione l’affidamento diretto del Festival di Sanremo da parte del Comune alla Rai.
Il punto nodale affrontato dai giudici è quello del rapporto tra Comune e RAI, disciplinato da una convenzione, da cui si ricava che al Comune viene erogato un corrispettivo per l’uso del marchio da parte della RAI ed a quest’ultima viene concessa un’opportunità di guadagno, rappresentata dalla possibilità di organizzare il Festival e di trarre profitto da tale organizzazione.
Trattandosi di un contratto attivo l’affidamento dello stesso non risulterebbe, secondo la pronuncia, disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale esclude espressamente i contratti attivi dal proprio ambito di applicazione (art. 13, co. 2 del Codice).
Per il TAR, pur riconoscendo che si tratta di un contratto attivo escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento di un contratto attivo che offra un’opportunità di guadagno alla controparte dell’Amministrazione deve avvenire (in base a quanto stabilisce l’art. 13, co. 5 del Codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 e dall’art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall’art. 13, co. 5).
E’ necessario quindi avviare una procedura di interpello del mercato e di confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827).
