Per l’organizzazione del Festival di Sanremo serve una gara?

Una recente sentenza del TAR Liguria (n. 843 del 05-12-2024) mette in discussione l’affidamento diretto del Festival di Sanremo da parte del Comune alla Rai. Il punto nodale affrontato dai giudici è quello del rapporto tra Comune e RAI, disciplinato da una convenzione, da cui si ricava che al Comune viene erogato un corrispettivo per…

Data

Categoria

Una recente sentenza del TAR Liguria (n. 843 del 05-12-2024) mette in discussione l’affidamento diretto del Festival di Sanremo da parte del Comune alla Rai.

Il punto nodale affrontato dai giudici è quello del rapporto tra Comune e RAI, disciplinato da una convenzione, da cui si ricava che al Comune viene erogato un corrispettivo per l’uso del marchio da parte della RAI ed a quest’ultima viene concessa un’opportunità di guadagno, rappresentata dalla possibilità di organizzare il Festival e di trarre profitto da tale organizzazione.

Trattandosi di un contratto attivo l’affidamento dello stesso non risulterebbe, secondo la pronuncia, disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale esclude espressamente i contratti attivi dal proprio ambito di applicazione (art. 13, co. 2 del Codice).

Per il TAR, pur riconoscendo che si tratta di un contratto attivo escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento di un contratto attivo che offra un’opportunità di guadagno alla controparte dell’Amministrazione deve avvenire (in base a quanto stabilisce l’art. 13, co. 5 del Codice) nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall’art. 1 e dall’art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall’art. 13, co. 5).

E’ necessario quindi avviare una procedura di interpello del mercato e di confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…