L’articolo 110, comma 12, dello schema di legge di bilancio mira ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad una ridotta misura della spesa per assunzioni, consentendo loro di utilizzare tale minore spesa per incrementare il fondo per il salario accessorio.
Il testo della disposizione, molto più complesso di quanto appaia ad una sua prima lettura, è il seguente: “Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti”.
Il fine dichiarato, detto in altre parole, è garantire l’efficienza dell’azione amministrativa con un numero di dipendenti ridotto, rispetto alla programmazione già definita in passato.
Infatti, il successivo comma 13 del medesimo articolo 110 dispone: “Per effetto di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo”.
Dunque, occorre molta attenzione: se si effettuano assunzioni a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla normativa vigente e ci si vuole avvalere della facoltà di incrementare il fondo del salario accessorio:
- la scelta è irreversibile: i risparmi debbono essere, come visto, “permanenti”;
- l’effetto duraturo dei risparmi va dimostrato: per questo occorre l’asseverazione degli organi di revisione;
- la dotazione organica va conseguentemente rideterminata al ribasso, in termini finanziari;
- anche la permanente riduzione del valore finanziario della dotazione organica va ribassato;
- il salario accessorio può essere aumentato di una percentuale del 10%del valore dei fondi per il salario accessorio, determinati a valere sul 2016, anche se per regioni ed enti locali, in applicazione dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, si deve fare riferimento al valore al 31.12.2018.
Insomma, quel che emerge è una rinuncia per sempre alle facoltà assunzionali, a fronte della possibilità di incrementare il salario accessorio.
In sostanza, secondo la norma è possibile compensare le minori assunzioni con un aumento della “produttività” del personale in servizio, al quale è possibile garantire un incremento del fondo della contrattazione decentrata, allo scopo di compensare tale maggiore produttività.
Una formula suggestiva, che in astratto cattura l’attenzione e appare molto opportuna e, anzi, quasi doverosa.
Tuttavia, il fascino aziendalistico/manageriale che promana dalla previsione va inquadrato in termini realistici: quanto prevede lo schema di disegno di legge di bilancio funziona perfettamente in un ambiente di lavoro univoco, che abbia investito fortemente in nuove tecnologie e modalità di produzione, dotato di quantità e qualità di competenze in servizio sufficienti e capace, quindi, di proiettare per il futuro un’organizzazione altrettanto efficiente, anche se con una previsione di dipendenti in servizio inferiore, possibile proprio grazie ai più efficienti sistemi gestionali.
Il problema è che il sistema dello Stato come datore di lavoro:
- non è affatto un ambiente univoco. Lo Stato non produce solo auto o dentifrici, ma mediante le sue migliaia di articolazioni, nonché attraverso gli enti territoriali, svolge una quantità vastissima di funzioni e servizi;
- non risulta dimostrato che si sia investito a sufficienza in nuove tecnologie e modalità organizzative. Bastino pochi esempi: il fascicolo virtuale degli operatori economici per gli appalti è solo agli albori, non esiste ancora una banca dati unitaria capace di individuare gli evasori fiscali, sull’app IO mancano ancora moltissimi servizi, non è mai andata a regime la piattaforma delle comunicazioni e notifiche digitali. Inoltre, moltissimi servizi non possono, per loro stessa natura, risentire più di tanto, ai fini della dotazione, delle nuove tecnologie: non è l’intelligenza artificiale o il cloud che possa compensare medici, infermieri, operai manutentori, forze dell’ordine, militari, assistenti sociali, docenti e così via;
- sul piano della qualità e della quantità delle competenze, la PA ha “scoperto” a seguito del Covid che i lunghi anni di tetti alle assunzioni hanno ridotto troppo le dotazioni organiche, cagionando anche un importante invecchiamento complessivo dei dipendenti in servizio, con conseguenze sull’obsolescenza delle loro competenze, causata anche da investimenti quasi inesistenti sulla formazione e l’aggiornamento.
Considerate queste condizioni, la previsione normativa appare realmente poco più di una suggestione, molto trendy, ma poco realistica.
Per altro, anche andando a vedere come poterla materialmente attuare, ci si rende conto di quanto essa risulti poco conveniente.
Poniamo l’esempio dell’ente Alfa:
| fondo salario accessorio | 5.000.000 | A | |
| incremento massimo= A* | 10% | 500.000 | B=A*10% |
| Capacità assunzionali | 666.667 | C | |
| Tetto capacità assunzionali | 75% | 500.000 | D |
| Rinuncia stabile assunzioni | 500.000 | E | |
| Spesa possibile per assunzioni | 0 | F=D-E | |
| Incremento salario accessorio effettivo | 500.000 | G=E | |
| % di incremento salario acc. effettivo | 10% |
Come si nota, per ottenere la possibilità di incrementare il salario accessorio nella percentuale del 10% massima consentita, così da avere una somma un minimo interessante, dovrebbe rinunciare, se ente con un numero di dipendenti superiore a 20, a tutte le assunzioni possibili (ai sensi delle indicazioni sempre stabilite nel progetto di legge di bilancio)
Poiché il costo medio lordo di un dipendente si aggira intorno ai 35.000 euro, significa rinunciare, per sempre, a circa 14 nuove assunzioni e ridurre la dotazione organica in via simmetrica, a fronte di un incremento del salario accessorio certamente non principesco. L’organizzazione dovrà garantire un “recupero di efficienza” tale da fare a meno di 14 unità lavorative e rinunciare al ringiovanimento e all’acquisizione di nuove competenze connesso.
Si comprende immediatamente che la norma proposta nella legge di bilancio diviene tanto più attuabile, quanto maggiori risultino le dimensioni dell’ente e le capacità di spesa. Vediamo, infatti, cosa accade nell’ente Beta, un po’ più “ricco”:
| fondo salario accessorio | 7.500.000 | A | |
| incremento massimo= A* | 10% | 750.000 | B=A*10% |
| Capacità assunzionali | 1.000.000 | C | |
| Tetto capacità assunzionali | 75% | 750.000 | D |
| Rinuncia stabile assunzioni | 500.000 | E | |
| Spesa possibile per assunzioni | 250.000 | F=D-E | |
| Incremento salario accessorio effettivo | 500.000 | G=E | |
| % di incremento salario acc. effettivo | 7% | H |
Tale ente piò rinunciare un po’ più volentieri ad una spesa per assunzioni pari a 500.000 euro, perché gliene resterebbe ancora attivabile una spesa per 250.000. Ma, con una rinuncia parziale alla spesa per assunzioni, ovviamente la percentuale sarà sempre inferiore al massimo possibile del 10%, in effetti raggiungibile di fatto solo rinunciando a tutte le assunzioni possibili.
Vale la pena? Per altro, ad esempio nel comparto Funzioni locali, la decisione di avvalersi della previsione della bozza di legge di bilancio sarebbe tutt’altro che indolore: infatti, occorrerebbe attivare il confronto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera p), del Ccnl 16.11.2022, per la materia degli andamenti occupazionali. Per quanto il confronto non necessiti alcun accordo, è facile immaginare quante tensioni si scatenerebbero con le organizzazioni sindacali. Tensioni che poi si scatenerebbero sulla vera e propria contrattazione della destinazione delle risorse del salario accessorio, visto che su questi “risparmi definitivi” da assunzioni si accenderebbe certamente un contrasto sulla loro natura stabile o variabile. E’ chiaro che i sindacati potrebbero un minimo interessarsi solo nel caso di qualificazione delle risorse come stabili, per poterle destinare alla progressione verticale, unico metodo per assicurare un incremento stipendiale duraturo nel tempo a dipendenti che non potrebbero più contare su un rimpinguamento delle dotazioni organiche e dovrebbero rassegnarsi a situazioni organizzative di carenze di organico.
Date le condizioni reali della PA, la norma appare molto più una “bandiera” che uno strumento effettivamente fruibile e tarato e pensato adeguatamente. Non resta, ovviamente, che aspettare gli ulteriori sviluppi e vedere se si tratterà dell’ennesimo salto nel buio e, dunque, dell’ennesima riforma della PA dannosa o inattuabile.
