Il MIT, con parere n. 3343/2025, chiarisce che la polizza ex art. 117, comma 10, del Codice deve coprire i danni alla stazione appaltante per l’importo del contratto e includere la responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale pari al 5% della somma assicurata, ma comunque non inferiore a 500.000 euro. Anche per contratti da 50.000 euro, quindi, il massimale RCT non può essere inferiore a 500.000 euro. La polizza deve essere unica, salvo soluzioni equivalenti compatibili con gli schemi ministeriali.
