Priva di appigli una progressione verticale di un portavoce del sindaco verso funzioni amministrative

La sentenza del Tar Puglia, Sezione I, 10/11/2022 n. 1521, ritiene legittima una progressione verticale dalla categoria C alla D, nell’ambito della quale si riconoscano titoli di esperienza professionale al portavoce del sindaco. Si tratta di una pronuncia da considerare erronea e certamente non condivisibile. Il Tar non riesce a spiegare per quali ragioni l’attività…

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La sentenza del Tar Puglia, Sezione I, 10/11/2022 n. 1521, ritiene legittima una progressione verticale dalla categoria C alla D, nell’ambito della quale si riconoscano titoli di esperienza professionale al portavoce del sindaco.

Si tratta di una pronuncia da considerare erronea e certamente non condivisibile. Il Tar non riesce a spiegare per quali ragioni l’attività di portavoce del sindaco comporterebbe esercizio di responsabilità. Non ci riesce perchè è impossibile. 

La collocazione, per altro, di tale attività necessariamente nello staff, comporta il divieto di attività gestione, come prescrive l’articolo 90, comma 3-bis, del d.lgs 267/2000. Infatti, la funzione di portavoce nell’ambito dello staff implica il distacco totale ed assoluto del soggetto da qualsiasi attività amministrativa.

Non conta nulla che la funzione di comunicazione sia prevista dalla legge e, quindi, attivabile legittimamente dalle amministrazioni come funzione propria. E’, comunque, un’attività sui generis, specifica e particolare, autonoma e del tutto indipendente dal resto delle funzioni operative.

Una progressione verticale ha senso e scopo solo in quanto volta a valorizzare le potenzialità espresse concretamente da un dipendente, così da evidenziare che esse possano essere utilmente messe a frutto nello svolgimento delle mansioni in una categoria (domani area) superiore.

Ma, l’accertamento di queste potenzialità non può che riguardare l’indagine sull’attività svolta, la sua qualità, i suoi risultati e, specificamente, la connessione diretta con il lavoro da svolgere nella categoria o area superiore.

L’espletamento di funzioni in staff, non aventi alcun contatto con la gestione, non si vede come possa fornire elementi valutabili ai fini di una progressione verticale in una funzione operativa e gestionale.

Il Tar non spiega come possa una funzione di raccolta di notizie, loro elaborazione, formazione di rassegne stampa, sintesi di provvedimenti e contatti coi media, possa creare in chi la svolge esperienze valutabili ai fini di una verticalizzazione dalla categoria C alla D e per altro col ruolo di Istruttore direttivo, dunque di chi sia chiamato a svolgere quelle funzioni gestionali ed operative del tutto inibite al personale in staff.

In sostanza, il Tar finisce per ammettere che la valutazione dell’esperienza consideri anche attività tra loro completamente distinte e platealmente incompatibili, sulla base di una visione totalmente astratta delle categorie dell’autonomia e della professionalità.

La progressione verticale dovrebbe essere mirata ad una crescita professionale in qualche misura conclamata. Non si tratta di un’opportunità di crescita riservata ad un mercato aperto, come avviene nel concorso pubblico. L’elemento specifico delle progressioni verticali consiste senza alcun dubbio nell’intento di permettere a dipendenti già in qualche misura individuati come meritevoli di una crescita professionale di salire di categoria, alla luce della valutazione di un loro operato come idoneo a tale crescita. Non si vede come tale funzione di scouting possa estendersi a dipendenti la cui esperienza lavorativa nulla abbia in comune con quella di approdo.

La sentenza del Tar Puglia da questo punto di vista si rivela totalmente non condivisibile e connotata da eccessivi formalismo e superficialità nell’analisi, perchè non affronta mai il tema concreto, la funzione e lo scopo delle progressioni verticali.

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