Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2782 dell’8 aprile 2026, chiarisce che l’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti non costituisce revoca implicita di una gara già indetta. L’atto programmatorio opera infatti per il futuro e non incide, da solo, su procedure già avviate. Perché possa dirsi venuto meno l’interesse alla gara serve un’espressa manifestazione di autotutela che revochi il bando; non bastano atti che si limitano a non riproporre l’acquisto nella programmazione successiva.
