Progressioni verticali illegittime: mancata mobilità, superamento limiti percentuali e scorrimento graduatorie

Ciò che interessa davvero della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, 24 aprile 2025, n. 24, è la ricognizione dell’illegittimità: In quanto alla mobilità, c’è “l’obbligo di inoltrare la comunicazione preventiva prescritta dall’art. 34-bis del medesimo decreto in tema di mobilità del personale, indicando “…l’area, il livello e la sede di…

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Ciò che interessa davvero della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, 24 aprile 2025, n. 24, è la ricognizione dell’illegittimità:

  • del mancato esperimento preventivo delle procedure di mobilità obbligatoria (riguardanti due delle assunzioni effettuate)
  • il superamento del limite percentuale posto dall’art. 22, comma 15, del d. lgs. 75/2017
  • lo scorrimento della graduatoria delle progressioni verticali.

In quanto alla mobilità, c’è “l’obbligo di inoltrare la comunicazione preventiva prescritta dall’art. 34-bis del medesimo decreto in tema di mobilità del personale, indicando “…l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste” (cfr., in termini, C. conti, Sez. giur. Campania, n. 523/2019). L’inosservanza di tale ultimo obbligo è sanzionata, dal comma 5 del richiamato art. 34-bis, con la nullità testuale delle assunzioni eventualmente effettuate, a sottolineare il carattere inderogabile della disposizione, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche”.

Pacifica l’illegittimità della progressione verticale che vada oltre il limite massimo di quelle consentite.

In quanto allo scorrimento della graduatoria, la Sezione ricorda che non è “consentito procedere allo scorrimento in caso di graduatorie formate per le procedure di progressione verticale, dunque interne e riservate, in quanto esse esaurivano la loro funzione e i loro effetti nella formazione della stessa graduatoria e nell’attingimento da essa del numero dei concorrenti pari a quello dei posti per i quali la procedura era stata indetta. Tanto perché vi è una sostanziale disomogeneità tra le progressioni verticali e il pubblico concorso tale da determinare, in caso di scorrimento delle graduatorie formate per dette progressioni, una elusione della regola costituzionale del pubblico concorso e perciò della necessità di reclutare i dipendenti della p.a. dall’esterno (v. Cons. pag. 16 di 21 Stato, Sez. V, Sent., n. 4923/2023), in relazione a cui ogni procedura di selezione interna deve confrontarsi. La possibilità di scorrimento delle graduatorie provenienti da procedure selettive riservate solo agli interni a favore di idonei non vincitori è stata, in sostanza, esclusa dal d. lgs. n. 150 del 2009 (in particolare dagli art. 24 e 62), proprio perché non consente la partecipazione di candidati esterni attraverso il concorso pubblico (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., n. 32502/2024; Cons. di St., Sez. V, n. 5884/2021; Sez. VI, n. 3897/2018 e 4153/2017, che hanno affermato questo principio in generale, non solo riguardo alle selezioni già bandite antecedentemente all’entrata in vigore del citato Decreto n. 150): in tale prospettiva, la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo, ordinariamente, del 50% di quelli messi a disposizione (nel caso di specie, del 20% in base al citato art. 22, comma 15, del d. lgs. 75/2017)”.

La circostanza che le assunzioni effettuate in violazione di queste norme e principi non comporti, secondo la Sezione, danno erariale, non emenda le illegittimità commesse. In particolare, le progressioni effettuate in assenza della mobilità obbligatoria preventiva sono nulle.

Da questo punto di vista, la sentenza è erronea: avrebbe dovuto accertare d’ufficio tale nullità e il conseguente danno da illecita attribuzione alle persone assunte del connesso trattamento economico (quanto meno, nel differenziale tra lo stipendio di partenza e quello acquisito per effetto della progressione). La nullità riguarda la progressione, non il rapporto di lavoro originario.

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