A mezzo del parere di precontenzioso n. 451/2024, ANAC ha ritenuto corretto l’operato della SA, rammentando che il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta opererebbe soltanto se (e nella misura in cui) ricorresse almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta. Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non potrebbe mai operare in caso di negligenza comprovata dell’operatore economico.
